COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 109 del 27.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CENTESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RICCI GIAN LUCA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 102 del 18.02.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 109 del 27.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CENTESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE
GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RICCI GIAN LUCA (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 102 del 18.02.2004 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· Letto il ricorso della Società A.C. Centese avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al
C.U. n. 102 del 18.02.2004, con il quale la citata Società chiede la riduzione della sanzione
della squalifica inflitta al calciatore Ricci Gian Luca con riferimento all’episodio verificatosi
nel corso della gara Centese-Chioggia del 14.02.2004;
· Ritenuto che il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione sopra detta al Ricci poiché costui “ in
reazione, colpiva violentemente con una gomitata ad un occhio un avversario”;
· Evidenziato che l’episodio violento addebitato al Ricci emerge con tutta evidenza dal
rapporto arbitrale, ma, essendosi verificato in corso di svolgimento di gioco, in reazione a
fallo subito, merita la sanzione meno grave della squalifica per sole due giornate,
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e riduce la squalifica al calciatore Ricci Gian Luca a due gare effettive. Nulla
per la tassa non versata.
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