COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 109 del 27.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CARDONA ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 102 del 18.02.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 109 del 27.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CARDONA ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 102 del 18.02.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, osserva quanto segue: · Nel corso della gara Foligno-Grottammare del 15.02.2004 il calciatore Cardona Antonio del Foligno rivolgeva all’arbitro a gioco fermo, gridando, la seguente espressione: “ti devi svegliare, hai capito! svegliati …….”; · Il Giudice Sportivo comminava al calciatore la squalifica per due gare “per aver profferito ad un assistente arbitrale frase offensiva”; · Proponeva ricorso la Società Foligno Calcio chiedendo la riduzione della sanzione, ritenendola sproporzionata rispetto al comportamento del calciatore, non offensivo né minaccioso; · La espressione rivolta dal calciatore Cardona all’arbitro in corso di gara, del tenore sopra detto, pur non potendosi considerare propriamente offensiva, è sicuramente gravemente irriguardosa per il contesto in cui è stata riferita e merita, pertanto, la sanzione inflitta, P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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