COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 109 del 27.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 600,00 E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI AMBRA CIRO E MARAUCCI MAURIZIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 102 del 18.02.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 109 del 27.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 600,00 E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI AMBRA CIRO E MARAUCCI MAURIZIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 102 del 18.02.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo esaminati gli atti, osserva: · Il Giudice Sportivo ha inflitto due giornate di squalifica ai calciatori Ambra Ciro e Maraucci Maurizio perché al termine della gara Juve Stabia-Sorrento rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni offensive. Comminava inoltre euro 600,00 di ammenda alla A.S. Sorrento perché a fine gara persona non identificata ed abusivamente entrata negli spogliatoi, teneva comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, nonché per i danni arrecati da propri sostenitori ai servizi igienici dello stadio; · La A.S. Sorrento Calcio propone reclamo sostenendo che la condotta addebitata ad entrambi i calciatori, sarebbe poco credibile e che comunque l’assistente arbitrale poteva essere stato indotto in errore a causa di un colpo alla testa precedentemente subito per il lancio di una moneta da parte di un sostenitore della Juve Stabia. Per quanto attiene l’ammenda, la reclamante fa valere una precedente provocazione subita dai propri tifosi ad opera dei sostenitori avversari; · Come è noto i rapporti di arbitro e Assistente arbitrale godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31lett. a1) del C.G.S.. Peraltro nessun elemento concreto viene dedotto dalla reclamante a sostegno della propria tesi ed una presunta e non provata provocazione non giustificherebbe certamente la condotta dei tifosi dell’A.S. Sorrento. La sanzione irrogata appare pertanto congrua e va confermata, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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