COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 113 del 05.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA F.C. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER N. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 106 del 25.02.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 113 del 05.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA F.C. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL
CAMPO DI GIUOCO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER N. 2 GARE (delibera
Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 106 del 25.02.2004 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letti gli atti del procedimento;
· considerato che è noto il valore di prova privilegiata degli atti provenienti dagli Ufficiali di
gara;
· che nessun valido elemento difensivo si evidenzia dal reclamo proposto dalla A.S. Cosenza
F.C.;
· rilevato il carattere di particolare gravità dell’episodio accaduto ad opera dei tifosi della
Società reclamante (tra l’altro, abbondante lancio di urina contro un assistente arbitrale che
veniva raggiunto);
· ritenuto che la sanzione irrogata dal G.S. appare corretta, equa e proporzionata,
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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