COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 113 del 05.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA F.C. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER N. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 106 del 25.02.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 113 del 05.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA F.C. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER N. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 106 del 25.02.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti del procedimento; · considerato che è noto il valore di prova privilegiata degli atti provenienti dagli Ufficiali di gara; · che nessun valido elemento difensivo si evidenzia dal reclamo proposto dalla A.S. Cosenza F.C.; · rilevato il carattere di particolare gravità dell’episodio accaduto ad opera dei tifosi della Società reclamante (tra l’altro, abbondante lancio di urina contro un assistente arbitrale che veniva raggiunto); · ritenuto che la sanzione irrogata dal G.S. appare corretta, equa e proporzionata, P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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