COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 113 del 05.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 106 del 25.02.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 113 del 05.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 106 del 25.02.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il ricorso proposto dall’A.S. Sorrento avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 106 del 25.02.2004 con riferimento a quanto verificatosi in occasione della gara Sorrento/Ercolano svoltasi in data 22.02.2004; · rilevato che i fatti come descritti nel rapporto arbitrale e menzionati nella motivazione del provvedimento del Giudice Sportivo non possono essere messi in discussione, essendo le censure del Sorrento sprovviste di ogni elemento probatorio; · considerato, peraltro, che il rapporto dell’arbitro gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. A1) del C.G.S.; · valutato, tuttavia, che la sanzione irrogata non appare congruamente determinata in relazione ai fatti denunciati, P.Q.M. in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’A.S. Sorrento Calcio, modifica la sanzione irrogata da “ammenda di _ 2.000,00 e diffida” ad “ammenda di _ 3.000,00”. Nulla per la tassa non versata.
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