COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 113 del 05.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAPOZZI GIUSEPPE (dirigente S.S. Milazzo) E QUATTROCCHI CARMELO (calciatore U.S. Siracusa) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETA’ S.S. MILAZZO E U.S. SIRACUSA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1010/257pf/EF/ma del 19.01.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 113 del 05.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAPOZZI
GIUSEPPE (dirigente S.S. Milazzo) E QUATTROCCHI CARMELO (calciatore U.S.
Siracusa) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETA’ S.S.
MILAZZO E U.S. SIRACUSA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S.
(nota n. 1010/257pf/EF/ma del 19.01.2004).
La Commissione Disciplinare,
· visti gli atti;
· letto il deferimento del Procuratore Federale nei confronti del sig. Giuseppe Capozzi,
dirigente della S.S. Milazzo, del sig. Carmelo Quattrocchi, calciatore della U.S: Siracusa per
violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. e delle Società S.S. Milazzo e U.S. Siracusa
per violazione di cui all’art. 2, comma 4 del C.G.S.;
· ascoltato il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avv. Salvatore
Schiacchitano che ha concluso per l’affermazione di responsabilità del calciatore Carmelo
Quattrocchi con l’irrogazione della sanzione della squalifica per n. 1 giornata di gara e per la
non irrogazione di sanzione nei confronti del dirigente Capozzi e delle Società S.S. Milazzo e
U.S. Siracusa;
· ritenuto che per le sanzioni in origine irrogate dal Giudice Sportivo, mentre il Capozzi e la
S.S. Milazzo non presentavano alcune impugnazione, il Quattrocchi e la U.S. Siracusa
presentavano ricorso alla presente Commissione Disciplinare che, con decisione pubblicata
sul C.U. n. 80 del 09.01.2004 annullava la squalifica al Quattrocchi (disponendo la
trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza) e
riduceva l’ammenda irrogata alla U.S. Siracusa;
· considerato che, in effetti, i deferimenti della Procura Federale nei confronti del Capozzi,
della S.S. Milazzo e della U.S. Siracusa debbono essere dichiarati inammissibili in quanto il
Capozzi e la S.S. Milazzo, non avendo impugnato le sanzioni irrogate nei loro confronti,
hanno già scontato le sanzioni stesse e non possono pertanto essere nuovamente giudicati per
gli stessi fatti;
considerato altresì che il deferimento disposto nei confronti della U.S. Siracusa è
inammissibile non potendo detta Società essere nuovamente deferita per i fatti per i quali è
stata già giudicata per due gradi di giudizio divenuti definitivi;
· ritenuto che, in conclusione, l’unico deferimento giudicabile è quello del calciatore Carmelo
Quattrocchi, il quale, sanzionato con una squalifica per n. 3 giornate di gara, si era visto
annullare la sanzione da questa Commissione (C.U. n. 80/2004), quando aveva già scontato la
squalifica per n. 2 giornate di gara;
· valutato che la sanzione irrogata al Quattrocchi in origine dal Giudice Sportivo (squalifica per
n. 3 giornate di gara) può essere condivisa avendo quest’ultimo partecipato alla fine della gara
Milazzo-Siracusa del 14.12.2003 ad una rissa all’interno degli spogliatoi con tesserati
avversari;
· preso atto, però, che la squalifica per n. 2 giornate di gara è stata, seppure illegittimamente,
dal punto di vista formale, già scontata dal Quattrocchi, sanzione congrua appare quella
residuale della squalifica per n. 1 giornata di gara,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del deferimento disposto dalla Procura Federale, squalifica per n. 1
(una) giornata di gara il calciatore Carmelo Quattrocchi; dichiara inammissibile il deferimento
richiesto nei confronti del dirigente Giuseppe Capozzi, della S.S. Milazzo e della U.S. Siracusa.
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