COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 115 del 10.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARANI ENRICO (dirigente S. Angelo Calcio S.r.l.) E CALIGARIS GIANCARLO (Presidente A.C. Nicese 2000) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETA’ S. ANGELO CALCIO S.r.l. E A.C. NICESE 2000 PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 630/136pf/EF/ma del 30.10.2003).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 115 del 10.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARANI ENRICO
(dirigente S. Angelo Calcio S.r.l.) E CALIGARIS GIANCARLO (Presidente A.C. Nicese
2000) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLE
SOCIETA’ S. ANGELO CALCIO S.r.l. E A.C. NICESE 2000 PER VIOLAZIONE ART. 2
COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 630/136pf/EF/ma del 30.10.2003).
La Commissione Disciplinare,
letto il deferimento, esaminati gli atti, udito il rappresentante della Procura Federale in persona
dell’avv. Salvatore Sciacchitano che ha richiesto le seguenti sanzioni: inibizione di mesi tre per
Barani e Caligaris; ammenda di euro 500,00 per le Società S. Angelo Calcio e A.C. Nicese,
osserva:
· La Procura federale ha deferito Barani Enrico, dirigente della S. Angelo Calcio, Caligaris
Giancarlo, Presidente della Nicese e le due Società per la violazione di cui agli artt. 1, comma
1 e 8 comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 95 delle N.O.I.F. per aver posto in essere
comportamenti antiregolamentari compilando la lista di trasferimento del calciatore Manuel
Miraglia non conforme alle Carte Federali;
All’udienza del 30.01.2004 la Commissione Disciplinare, rilevato che dall’istruttoria
dibattimentale (vedi in particolare le dichiarazioni del Barani) era emerso che i fatti, posti a
fondamento del deferimento erano riferibili anche al Presidente della A.S. S. Angelo ed al
calciatore Miraglia Manuel, al fine di evitare contrasti tra giudicati, per economia processuale
e per completezza di indagine riteneva necessaria la trattazione unitaria del procedimento e
restituiva gli atti al Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza;
· Il Procuratore Federale ritenendo accertata solo la responsabilità dei primi deferiti, rimetteva
gli atti alla Commissione chiedendo la decisione sul deferimento disposto in data 30.10.2003;
· La genericità del deferimento, anche in relazione al mancato approfondimento delle posizioni
del Presidente della S. Angelo Calcio e del calciatore Miraglia, non consente a questa
Commissione una precisa ricostruzione delle responsabilità personali;
· Peraltro l’Ufficio Indagini ha concluso che il comportamento delle due Società “pare essere
caratterizzato più da deficienze organizzative che da una effettiva volontà di porre in essere
un comportamento in contrasto con le Carte Federali”;
· Va inoltre osservato che il trasferimento non è stato ratificato, che nessun beneficio è stato
conseguito dalla due Società e che il calciatore Miraglia non ha giocato alcuna partita dopo la
comunicazione relativa alla mancata ratifica del trasferimento, né nelle file della Società
S.Angelo Calcio né nelle file dell’A.S. Nicese. Nessuna responsabilità disciplinare può essere
ascritta a nessuno dei deferiti,
P.Q.M.
Rigetta il deferimento.
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