COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 116 del 11.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 29/02/2004 CALCIO POTENZA – BOYS CAIVANESE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 116 del 11.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 29/02/2004 CALCIO POTENZA - BOYS CAIVANESE Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 110 del 332004; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla US Boys Caivanese e con il quale si invoca ai sensi ell'art.12 comma 1 del CGS la vittoria a tavolino per 0-3 non avendo la Società A.C. Calcio Potenza ottemperato all'obbligo di sgombero della neve caduta, secondo la reclamante, sino alle ore 10.30 della mattinata di domenica 3 marzo 2004; - rilevato che tale ultima circostanza risulta anche dalle controdeduzioni presentate dalla A.S. Calcio Potenza; - rilevato inoltre che dal rapporto inviato dall'Arbitro risulta che "non ho iniziato la gara in quanto il terreno di gioco era completamente ricoperto da uno strato di neve fresca di circa 10 cm" - rilevato che l'art.60 comma 5 delle N.O.I.F. rimanda alle disposizioni emanate dalle Leghe la disciplina dell'obbligo dello sgombero della neve dai terreni di gioco; - rilevato che il Comitato Interregionale della LND con il C.U. n° 1 dell'1 luglio 2003 al punto 03 ha stabilito che tale obbligo grava sulle società esclusivamente per la neve caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara; - considerato che è circostanza pacifica che la neve è caduta fino alla mattinata in cui doveva disputarsi la gara e che pertanto nessun obbligo di sgombero gravava sulla Società ospitante; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di trasmettere gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza in ordine all'effettuazione della gara; 3) di addebitare sul conto della US Boys Caivanese la tassa di reclamo.
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