COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 118 del 12.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA SOCIETA’ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 114 del 10.03.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 118 del 12.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA SOCIETA’ A.C. ISOLA
LIRI AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GARE CON
DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 114
del 10.03.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letto il reclamo;
· sentite le conclusioni del difensore della A.C. Isola Liri;
· rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono contrastanti con le risultanze del
rapporto del Commissario di campo, da cui si evince che nel corso della gara sostenitori
dell’Isola Liri lanciavano numerosi petardi sia in campo che contro un gruppo di tifosi
avversari, uno dei quali rimaneva leggermente ferito;
· preso atto che non sono stati prodotti elementi probatori tali da confutare siffatta ricostruzione
dei fatti, e che pertanto deve ritenersi che essi si siano effettivamente svolti così come
descritti nel rapporto del Commissario di campo;
· considerato che, in ragione delle modalità di svolgimento dei fatti, e tenuto conto della diffida
a carico della Società, sanzione congrua appare quella della squalifica del campo di giuoco
per n. 2 gare, con decorrenza immediata, in tal modo riducendo la sanzione inflitta da Giudice
Sportivo,
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo in epigrafe, riduce la sanzione impugnata, determinandola nella
squalifica del campo di giuoco dell’A.C. Isola Liri per n. 2 gare con decorrenza immediata. Nulla
per la tassa non versata.
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