COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 120 del 17.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 07/03/2004 CALANGIANUS – BRESCELLO S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 120 del 17.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 07/03/2004 CALANGIANUS - BRESCELLO S.R.L. Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 114 del 1032004; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla US Brescello e con il quale si invoca la sussistenza di una causa di forza maggiore per la mancata presentazione della propria squadra sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare di attesa; - rilevato che dalla documentazione prodotta a sostegno del reclamo emerge che la comitiva ospite, dopo essere rimasta bloccata per circa un'ora sulla S.P.62 a causa di una consistente precipitazione nevosa e di un incidente stradale verificatosi nella prima mattinata ( così come si evince dall'allegata nota della Polstrada di Fidenza), aveva poi potuto riprendere la marcia giungendo tuttavia in ritardo presso l'aeroporto di Linate ove era costretta a prendere il volo successivo delle ore 14,00 raggiungendo così l'impianto sportivo solo alle ore 16.20 come si evince dal referto arbitrale; - considerata pertanto sussitente la causa di forza maggiore prevista dall'art.55 delle NOIF; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo e per l'effetto di rimettere gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza in ordine all'effettuazione della gara di cui in epigrafe; 2) di non addebitare la tassa di reclamo.
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