COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 123 del 19.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CASSINO 1927 AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 07.04.2004 AL DIRIGENTE COPPOLA BENITO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 114 del 10.03.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 123 del 19.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CASSINO 1927 AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 07.04.2004 AL DIRIGENTE COPPOLA BENITO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 114 del 10.03.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: · il Giudice Sportivo ha inflitto l’inibizione fino al 07.04.2004 al dirigente del Cassino 1927 Benito Coppola perché alla fine del primo tempo della gara Cassino-Monterotondo del 07.03.2004 rivolgeva ad un calciatore della squadra avversaria reiterate espressioni offensive e minacciose; dopo l’espulsione entrava bello spogliatoio arbitrale e uscendone dava un violento pugno alla porta; · propone reclamo la S.S. Cassino 1927 sostenendo che il proprio dirigente non avrebbe mai colpito la porta dello spogliatoio e che, in ogni caso, l’arbitro non avrebbe mai potuto vedere chi fosse l’ignoto autore del gesto violento; · l’art. 31 lett. a1) del C.G.S. dispone la fede privilegiata del rapporto arbitrale che pertanto ha piena prova. Peraltro la S.S. Cassino 1927 non ha indicato alcun elemento concreto a sostegno della propria tesi, limitandosi ad affermare apoditticamente l’innocenza del proprio dirigente. Anche l’entità della sanzione inflitta appare congrua e pertanto il reclamo va respinto, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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