COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 07/03/2004 NOICATTARO CALCIO – PRO VASTO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 07/03/2004 NOICATTARO CALCIO - PRO VASTO
Il giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 114 del 10 32004;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società
Noicattaro calcio e con il quale si deduce un presunto errore tecnico dell'Arbitro che non
avrebbe recuperato il tempo perso nel corso della seconda frazione di gioco, invocandosi la
ripetizione della gara;
- rilevato che ai sensi dell'art.24 comma 2 del C.G.S. le questioni che possono essere
ammesse all'esame del Giudice Sportivo sono quelle concernenti la regolarità di
svolgimento della gara con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o
disciplinare devolute alla esclusiva discrezionalità dell'Arbitro ai sensi della regola 5 del
gioco del calcio;
- ritenuto pertanto che, essendo stato dedotto un presunto errore relativo ad un fatto attinente
alla esclusiva discrezionalità dell'Arbitro e come tale inappellabile;
- ritenuto che questo Giudice Sportivo non può utilizzare il filmato trasmesso a sostegno delle
deduzioni formulate dalla reclamante atteso che, come previsto dall'art.31 comma 1 del
CGS tale mezzo di prova può essere preso in considerazione " al solo fine della irrogazioni
di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati" ( quindi non nella fattispecie dedotta);
P.Q.M.
delibera;
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Noicattaro - Pro Vasto 0-1;
3) di addebitare sul conto della società Noicattaro la tassa di reclamo.