COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 07/03/2004 FRASCATI LUPA GIOC – ORVIETANA CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 07/03/2004 FRASCATI LUPA GIOC - ORVIETANA CALCIO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 114 del 1032004; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla AS Orvietana Calcio e con il quale si deduce che, nel corso del secondo tempo era stata costretta a sostituire un calciatore colpito alla testa da una pietra di grosse dimensioni lanciata nei suoi confronti da sostenitori locali, invocandosi per l'effetto l'applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della società Frascati Lupa; - esaminati i documenti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe; - rilevato che effettivamente, al 46° del secondo tempo, sostenitori locali avevano colpito il calciatore Marchignani Federico (tesserato Orvietana ) con un oggetto contundente non identificato che gli aveva provocato fuoruscita di sangue dal capo con conseguente sostituzione dello stesso calciatore; - ritenuto tuttavia, quanto alla sanzione invocata dalla Orvietana Calcio che, nel caso in esame, deve essere applicata la previsione di cui all'art. 12 comma 1 del CGS nella parte in cui testualmente recita:" non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazione al potenziale atletico di uno o di entrambe le società; - considerato che, il caso prospettato, verificatosi peraltro alla fine del secondo tempo, rientra proprio tra quelli in cui vi è stato unicamente un'alterazione al potenziale atletico, non emergendo dal rapporto di gara, cui va attribuita fede privilegiata, fatti o situazione che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara stessa che è stata portata a termine dall'Arbitro senza ulteriori intemperanze da parte dei sostenitori locali; P.Q.M. delibera; 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio Frascati Lupa - Orvietana 1-1; 3) di applicare a titolo di sanzione a carico della società A.S.Frascati Lupa la penalizzazione di un punto in classifica ( pari a quello conseguito al termine della gara); 4) di addebitare sul conto della Orvietana Calcio la tassa di reclamo.
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