COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 10/03/2004 ARIANO IRPINO – FINCANTIERI CALCIO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 10/03/2004 ARIANO IRPINO - FINCANTIERI CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 116 dell'11 32004;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Polisportiva
Fincantieri e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara di cui in epigrafe per
avervi partecipato i calciatori Fleres Nicolò e La Cava Mario (tesserati Ariano Irpino) espulsi
nella precedente gara del 7 marzo 2004, invocandosi per l'effetto l'applicazione della
sanzione di cui all'art. 12 comma 5 CGS;
- ritenuto che ai sensi dell'art.17 comma 2 del CGS le sanzioni che comportino squalifica di
calciatori devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello
di pubblicazione del C.U. salvo quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo e
dall'art.41 comma 2 del CGS;
- considerato che i calciatori La Cava e Fleres sono stati squalificati rispettivamente per due e
per una giornata di gara con C.U. n° 114 del 10 32004 e che pertanto gli stessi hanno
regolarmente ed a pieno titolo partecipato alla gara di cui in oggetto, atteso che le sanzioni
disciplinari irrogate decorrono dall'11 3 4;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Ariano Irpino - Fincantieri 3-2;
3) di incamerare la tassa di reclamo.