COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 21/03/2004 FORTIS TRANI – BITONTO.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 21/03/2004 FORTIS TRANI - BITONTO. Il Giudice Sportivo, - esaminati i documenti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe; OSSERVA - Dal supplemento di referto dell'Arbitro e dal rapporto dei due Assistenti si evince che, all'inizio del secondo tempo, numerosi sostenitori locali iniziavano un fitto lancio di pietre di grandi e piccole dimensioni nonchè di contenitori di plastica vuoti nei confronti di un Assistente Arbitrale il quale, al 24° del secondo tempo veniva colpito da una pietra ad una gamba. In conseguenza di ciò l'Arbitro riteneva opportuno invertire la posizione dei suoi collaboratori. Dopo qualche minuto, tuttavia, il fitto lancio di pietre riprendeva. In conseguenza di ciò anche l'altro Assistente Arbitrale, al 34° del secondo tempo veniva colpito da sassi alla testa ed alle gambe che gli procuravano contusioni escoriate dell'occipite e del vertice con fuoruscita di sangue (lesioni giudicate guaribili in gg 6 s.c.) Poichè l'Assistente Arbitrale non era più in grado di continuare la gara, l'Arbitro decideva di avvalersi della collaborazione di Assistente di parte. Tuttavia anche il massaggiatore locale, cui erano state assegnate funzioni di Assistente Arbitrale, schierato sotto il settore occupato dai propri sostenitori, veniva fatto oggetto del lancio di pietre e doveva abbandonare la propria posizione. A questo punto, al 36° del secondo tempo, l'Arbitro sospendeva definitivamente la gara non ritenendo che vi fossero le condizioni per continuarla. Così operata la ricostruzione in fatto, non vi è dubbio, in diritto, che la responsabilità, a titolo oggettivo, debba essere attribuita, ai sensi dell'art.12 CGS alla società Fortis Trani atteso che il comportamento dei propri sostenitori ha impedito il regolare svolgimento della gara. Ne consegue la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-3. Per i gravi fatti di violenza verificatisi nel corso della stessa e tenuto conto, altresì, della diffida già comminata con C.U. n° 87 del 2112004, appare equa la sanzione della squalifica del campo per 4 giornate effettive di gara; P.Q.M. delibera: 1) di applicare all'A.S.Fortis Trani la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) di squalificare il campo di gioco della A.S. Fortis Trani per 4 giornate effettive di gara; 3) di porre a carico della società Fortis Trani l'obbligo di risarcire i danni cagionati all'Ufficiale di gara se richiesti e documentati.
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