COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 21/03/2004 FORTIS TRANI – BITONTO.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 21/03/2004 FORTIS TRANI - BITONTO.
Il Giudice Sportivo,
- esaminati i documenti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe;
OSSERVA
- Dal supplemento di referto dell'Arbitro e dal rapporto dei due Assistenti si evince che,
all'inizio del secondo tempo, numerosi sostenitori locali iniziavano un fitto lancio di pietre di
grandi e piccole dimensioni nonchè di contenitori di plastica vuoti nei confronti di un
Assistente Arbitrale il quale, al 24° del secondo tempo veniva colpito da una pietra ad una
gamba. In conseguenza di ciò l'Arbitro riteneva opportuno invertire la posizione dei suoi
collaboratori. Dopo qualche minuto, tuttavia, il fitto lancio di pietre riprendeva. In
conseguenza di ciò anche l'altro Assistente Arbitrale, al 34° del secondo tempo veniva
colpito da sassi alla testa ed alle gambe che gli procuravano contusioni escoriate
dell'occipite e del vertice con fuoruscita di sangue (lesioni giudicate guaribili in gg 6 s.c.)
Poichè l'Assistente Arbitrale non era più in grado di continuare la gara, l'Arbitro decideva di
avvalersi della collaborazione di Assistente di parte. Tuttavia anche il massaggiatore locale,
cui erano state assegnate funzioni di Assistente Arbitrale, schierato sotto il settore occupato
dai propri sostenitori, veniva fatto oggetto del lancio di pietre e doveva abbandonare la
propria posizione. A questo punto, al 36° del secondo tempo, l'Arbitro sospendeva
definitivamente la gara non ritenendo che vi fossero le condizioni per continuarla. Così
operata la ricostruzione in fatto, non vi è dubbio, in diritto, che la responsabilità, a titolo
oggettivo, debba essere attribuita, ai sensi dell'art.12 CGS alla società Fortis Trani atteso
che il comportamento dei propri sostenitori ha impedito il regolare svolgimento della gara.
Ne consegue la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-3. Per i gravi fatti di
violenza verificatisi nel corso della stessa e tenuto conto, altresì, della diffida già comminata
con C.U. n° 87 del 21 12004, appare equa la sanzione della squalifica del campo per 4
giornate effettive di gara;
P.Q.M.
delibera:
1) di applicare all'A.S.Fortis Trani la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-3;
2) di squalificare il campo di gioco della A.S. Fortis Trani per 4 giornate effettive di gara;
3) di porre a carico della società Fortis Trani l'obbligo di risarcire i danni cagionati all'Ufficiale di
gara se richiesti e documentati.