COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 128 del 26.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ATLETICO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ARZACHENA-ATLETICO CALCIO DEL 25.01.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 106 del 25.02.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 128 del 26.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ATLETICO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI
DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ARZACHENA-ATLETICO
CALCIO DEL 25.01.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 106 del
25.02.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· Visto gli atti;
· Letto il ricorso proposto dall’A.S. Atletico Calcio avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 106 del.02.2004) con il quale è stato respinto il reclamo proposto a seguito
dell’aggressione subita da un proprio calciatore prima dell’inizio della gara Arzachena-Atletico
Calcio disputata in data 25.01.2004;
· Preso atto che con il ricorso si tende a rappresentare che, a seguito dell’aggressione, non
sarebbe stato alterato unicamente il potenziale atletico della Società ricorrente ma anche
“l’atteggiamento mentale e psicologico di tutta la squadra”;
· Valutato preliminarmente che non può essere applicata alla fattispecie in esame la seconda
parte dell’art. 12, comma 1 del C.G.S. essendo il responsabile dell’atto di violenza un
calciatore e non un “accompagnatore o sostenitore della Società”;
· Considerato che la prima parte dell’art. 12, comma 1 del C.G.S. riguarda in effetti fatti o
situazioni “che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano
impedito la regolare effettuazione”;
· Ritenuto, però, che da un’attenta lettura degli atti non è emerso, al di là dell’aggressione
verificatasi, che si siano determinate situazioni idonee ad influire sul regolare svolgimento
della gara;
· Preso atto dell’indirizzo giurisprudenziale che, per fattispecie di tal genere, si limita a
prevedere l’irrogazione di sanzione disciplinare a carico del responsabile dell’atto di violenza
(vedi decisione CAF n. 11 del 09.03.2000 in C.U. n. 26 del 09.03.2000),
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dall’A.S. Atletico Calcio.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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