COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 128 del 26.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.C. MONTECCHIO MAGGIORE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE NORO GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 120 del 17.03.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 128 del 26.03.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.C. MONTECCHIO MAGGIORE AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE NORO GIOVANNI
(delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 120 del 17.03.2004 – Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
· Visti gli atti;
· Letto il reclamo proposto dalla U.S. Montecchio Maggiore avverso la squalifica irrogata dal
Giudice Sportivo (C.U. n. 120 del 17.03.2004) al calciatore Giovanni Noro per “atto di
violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo”;
· Considerato che con il reclamo si sostiene che, in realtà, l’atto di violenza non sarebbe stato
commesso a gioco fermo in quanto verificatosi nel momento che precedeva un calcio di
punizione ed in ogni caso si sarebbe trattato di atto involontario;
· Ritenuto che tale versione dei fatti contrasta per la dinamica con quanto riportato nel rapporto
arbitrale e che il gioco deve intendersi “fermo” prima che un calcio di punizione venga
battuto;
· Rilevato che il rapporto arbitrale gode, in ogni caso, di fede privilegiata ai sensi di quanto
previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.,
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla Società U.S. Montecchio Maggiore e, per l’effetto, conferma
la squalifica irrogata al calciatore Giovanni Noro.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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