COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 132 del 1/04/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 17/03/2004 ERCOLANO 1924 – SAVOIA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 132 del 1/04/2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 17/03/2004 ERCOLANO 1924 - SAVOIA
Il Giudice Sportivo,
- definitivamente deliberando relativamente alla gara di cui in oggetto,
- visto il proprio provvedimento di cui al C.U. n° 122 del 18 32004 con il quale, ai sensi
dell'art. 15 comma 2 del C.G.S. veniva disposta la sospensione in via cautelare dei campi di
gioco delle Società Ercolano e Savoia con obbligo per entrambe di disputare le gare in
campo neutro relativamente a qualsiasi attività agonistica;
- esaminati gli atti ufficiali, nonchè la relazione predisposta, a richiesta di questo Giudice
Sportivo, dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. pervenuta in data 31 32004;
OSSERVA
1) Nel corso del secondo tempo, sostenitori della società Ercolano 1924 in reazione a lanci di
oggetti vari ( sassi, bottiglie di plastica, monete, aste di bandiera, mattoni di ceramica, lattine
di bibita) perpetrati dall'opposta tifoseria (Savoia) replicavano con lanci di altrettanti oggetti
che, tuttavia, non colpivano alcuno;
2) Tali reciproci lanci, come sopra descritti, così come riporta la relazione dell'Ufficio Indagini:
" ha avuto una considerevole durata ( tra i 20 ed i 30 minuti....) ma non ha mai rivestito un
carattere di particolare gravità, ne di notevole partecipazione di pubblico". L'Ufficio Indagini
prosegue la propria relazione " Quanto alla non rilevante pericolosità, depongono in tal
senso, sia la permanenza all'interno della tribuna di tutti gli altri spettatori per continuare ad
assistere alla gara, sia la circostanza che, quando le Forze dell'Ordine hanno deciso di
intervenire per porre fine al lancio, sono riuscite in tempi brevi";
- Nel corso dei lanci di oggetti veniva ferito alla testa un giovane tifoso della società Ercolano
1924 che veniva trasportato in autoambulanza in ospedale;
- Dagli atti ufficiali si evince, inoltre, che sostenitori della società Ercolano 1924, dall'esterno
dell'impianto sportivo lanciavano sassi all'indirizzo della tifoseria ospite. A tale lancio l'Ufficio
Indagini riferisce:" non sembra potersi dare particolare rilievo.....";
- Relativamente al comportamento dei sostenitori della società Savoia, gli atti ufficiali
riportano:
1) cori offensivi all'indirizzo degli Organi Federali;
2) gravi danneggiamenti alla struttura della tribuna loro riservata e, soprattutto, ai servizi
igienici;
3) numerosi sostenitori della società Savoia, nonostante siano stati messi in vendita in quantità
sufficiente i biglietti di ingresso allo stadio prima dell'inizio della gara, entravano all'interno
della tribuna loro riservata forzando i cancelli e senza pagare il dovuto biglietto di ingresso;
- In ordine alla quantificazione della sanzione da irrogare per i fatti accertati a carico delle
Società Ercolano 1924 e Savoia stimasi equa quella di una giornata di squalifica del campo
di gioco della società Ercolano e due giornate di squalifica del campo di gioco della società
Savoia oltre le ammende come dispositivo;
P.Q.M.
delibera:
1) di irrogare alla società Ercolano 1924 la sanzione della squalifica del campo per una
giornata effettiva ( sanzione già scontata in sede di sospensione cautelare) e 2000 euro di
ammenda. Sanzione così determinata tenuto conto della diffida già irrogata con C.U. n° 46
del 5112003;
2) di irrogare alla società Savoia la sanzione della squalifica del campo di gioco per due
giornate effettive ( di cui una già scontata in sede di sospensione cautelare) e 4000 euro di
ammenda nonchè il risarcimento dei danni provocati alla struttura dell'impianto sportivo della
società Ercolano 1924 se richiesti e documentati. Sanzione così determinata in
considerazione dell'obbiettiva gravità dei fatti, nonchè tenuto conto dei numerosi precedenti
ed in particolare della squalifica del campo già irrogata con C.U. n° 102 del 18 22004 ( tre
giornate di squalifica del campo poi ridotta a due con decisione della C.A.F. di cui al C.U. n°
36C del 5 32004;
3) di revocare la sospensione immediata in via cautelare dei campi di gioco delle società
Ercolano 1924 e Savoia relativamente a qualsiasi attività agonistica.