COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 132 del 1/04/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 17/03/2004 ERCOLANO 1924 – SAVOIA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 132 del 1/04/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 17/03/2004 ERCOLANO 1924 - SAVOIA Il Giudice Sportivo, - definitivamente deliberando relativamente alla gara di cui in oggetto, - visto il proprio provvedimento di cui al C.U. n° 122 del 1832004 con il quale, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del C.G.S. veniva disposta la sospensione in via cautelare dei campi di gioco delle Società Ercolano e Savoia con obbligo per entrambe di disputare le gare in campo neutro relativamente a qualsiasi attività agonistica; - esaminati gli atti ufficiali, nonchè la relazione predisposta, a richiesta di questo Giudice Sportivo, dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. pervenuta in data 3132004; OSSERVA 1) Nel corso del secondo tempo, sostenitori della società Ercolano 1924 in reazione a lanci di oggetti vari ( sassi, bottiglie di plastica, monete, aste di bandiera, mattoni di ceramica, lattine di bibita) perpetrati dall'opposta tifoseria (Savoia) replicavano con lanci di altrettanti oggetti che, tuttavia, non colpivano alcuno; 2) Tali reciproci lanci, come sopra descritti, così come riporta la relazione dell'Ufficio Indagini: " ha avuto una considerevole durata ( tra i 20 ed i 30 minuti....) ma non ha mai rivestito un carattere di particolare gravità, ne di notevole partecipazione di pubblico". L'Ufficio Indagini prosegue la propria relazione " Quanto alla non rilevante pericolosità, depongono in tal senso, sia la permanenza all'interno della tribuna di tutti gli altri spettatori per continuare ad assistere alla gara, sia la circostanza che, quando le Forze dell'Ordine hanno deciso di intervenire per porre fine al lancio, sono riuscite in tempi brevi"; - Nel corso dei lanci di oggetti veniva ferito alla testa un giovane tifoso della società Ercolano 1924 che veniva trasportato in autoambulanza in ospedale; - Dagli atti ufficiali si evince, inoltre, che sostenitori della società Ercolano 1924, dall'esterno dell'impianto sportivo lanciavano sassi all'indirizzo della tifoseria ospite. A tale lancio l'Ufficio Indagini riferisce:" non sembra potersi dare particolare rilievo....."; - Relativamente al comportamento dei sostenitori della società Savoia, gli atti ufficiali riportano: 1) cori offensivi all'indirizzo degli Organi Federali; 2) gravi danneggiamenti alla struttura della tribuna loro riservata e, soprattutto, ai servizi igienici; 3) numerosi sostenitori della società Savoia, nonostante siano stati messi in vendita in quantità sufficiente i biglietti di ingresso allo stadio prima dell'inizio della gara, entravano all'interno della tribuna loro riservata forzando i cancelli e senza pagare il dovuto biglietto di ingresso; - In ordine alla quantificazione della sanzione da irrogare per i fatti accertati a carico delle Società Ercolano 1924 e Savoia stimasi equa quella di una giornata di squalifica del campo di gioco della società Ercolano e due giornate di squalifica del campo di gioco della società Savoia oltre le ammende come dispositivo; P.Q.M. delibera: 1) di irrogare alla società Ercolano 1924 la sanzione della squalifica del campo per una giornata effettiva ( sanzione già scontata in sede di sospensione cautelare) e 2000 euro di ammenda. Sanzione così determinata tenuto conto della diffida già irrogata con C.U. n° 46 del 5112003; 2) di irrogare alla società Savoia la sanzione della squalifica del campo di gioco per due giornate effettive ( di cui una già scontata in sede di sospensione cautelare) e 4000 euro di ammenda nonchè il risarcimento dei danni provocati alla struttura dell'impianto sportivo della società Ercolano 1924 se richiesti e documentati. Sanzione così determinata in considerazione dell'obbiettiva gravità dei fatti, nonchè tenuto conto dei numerosi precedenti ed in particolare della squalifica del campo già irrogata con C.U. n° 102 del 1822004 ( tre giornate di squalifica del campo poi ridotta a due con decisione della C.A.F. di cui al C.U. n° 36C del 532004; 3) di revocare la sospensione immediata in via cautelare dei campi di gioco delle società Ercolano 1924 e Savoia relativamente a qualsiasi attività agonistica.
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