COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 133 del 02.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C.B. CALANGIANUS 1905 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA CALANGIANUS-BRESCELLO DEL 07.03.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 120 del 17.03.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 133 del 02.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C.B. CALANGIANUS 1905 AVVERSO LE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA
CALANGIANUS-BRESCELLO DEL 07.03.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato
Ufficiale n. 120 del 17.03.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letti gli atti del reclamo in epigrafe;
· ascoltata la Società reclamante;
· rilevato che risulta che la squadra del Brescello è arrivata al campo del Calangianus alle ore
16,20, oltre il termine di cui all’art. 54, comma 2 delle N.O.I.F.;
· considerato che appare indubitabile che tale ritardo sia stato dovuto alla sussistenza di una
causa di forza maggiore;
· atteso che risulta documentalmente provato che alle ore 5.50 del 07.03.2004 la S.P. 62 era
interessata da una forte nevicata e da un incidente stradale che determinava il blocco della
circolazione per circa un’ora, in tal modo impedendo al pullman del Brescello di raggiungere
in tempo l’aeroporto di Milano/Linate onde consentire la partenza con il volo Meridiana per
Olbia delle ore 9,00;
· ritenuto pertanto che il ricorso del Calangianus deve essere respinto, con conseguente
conferma del provvedimento del G.S. di cui al C.U. n. 120 del 17.03.2004, sussistendo una
causa di forza maggiore ex art. 55 delle N.O.I.F. che ha impedito il regolare svolgimento
della gara Calangianus/Brescello del 07.03.2004,
P.Q.M.
rigetta il reclamo in epigrafe, disponendo la trasmissione degli atti al Comitato Interregionale per
quanto di competenza in ordine all’effettuazione della gara in oggetto; dispone addebitarsi la
relativa tassa in capo alla Società reclamante.
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