COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 133 del 02.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.B. CAIVANESE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA CALCIO POTENZA-BOYS CAIVANESE DEL 29.02.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 116 del 11.03.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 133 del 02.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.B. CAIVANESE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA CALCIO POTENZA-BOYS CAIVANESE DEL 29.02.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 116 del 11.03.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letto il reclamo, esaminati gli atti; · rilevato che i reclamanti, ritualmente avvisati, non sono comparsi; Osserva · il G.S. ha respinto il reclamo proposto dalla U.S. Boys Caivanese che chiedeva ai sensi dell’art. 12, comma 1 del C.G.S., la vittoria a tavolino per 0 – 3 non avendo la Società A.C. Calcio Potenza ottemperato all’obbligo di sgombero della neve caduta, secondo la reclamante sino alle ore 10,30 della mattinata di domenica 3 marzo 2004; · propone ulteriore reclamo l’U.S.B. Caivanese sostenendo che il punto O/3 del Comunicato n. 1 del Comitato Interregionale del 01.07.2003, andrebbe interpretato nel senso che le Società avrebbero l’obbligo di sgomberare la neve caduta nel corso delle 72 ore precedenti la gara; · risulta invece che tale norma deve essere interpretata in maniera diametralmente opposta. Infatti alla luce della Circolare 03.03.2004 del Presidente del Comitato Interregionale e secondo elementari criteri logici, l’obbligo delle Società è quello di provvedere allo sgombero della neve caduta fino a 72 ore prima della gara. Se la precipitazione subentra successivamente ma entro le ore 12,00 del giorno precedente la gara, le Società possono invece chiedere il rinvio al Comitato Interregionale. Per quanto accaduto successivamente, la competenza a decidere spetta all’arbitro, ma nessuna responsabilità può essere ascritta alla Società. Il caso in esame rientra nell’ultima fattispecie in quanto la nevicata è terminata, secondo le concordi dichiarazioni delle parti, solo alle ore 10,30 del giorno della gara. Spettava quindi all’arbitro verificare se la partita poteva essere disputata. Poiché il direttore di gara ha rilevato la impraticabilità del campo, correttamente la partita è stata rinviata e ne dovrà essere disposta la ripetizione. Il reclamo deve essere pertanto respinto, P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata. Dispone, altresì, la trasmissione degli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza in ordine all’effettuazione della gara.
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