COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 136 del 07.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI LECCO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA ED EURO 1.500,00 DI AMMENDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 125 del 24.03.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 136 del 07.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI LECCO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA ED EURO 1.500,00 DI AMMENDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 125 del 24.03.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · Visti gli atti; · Letto il reclamo proposto dalla A.C. Città di Lecco avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 125 del 24.03.2004) con il quale sono state irrogate la squalifica del campo di giuoco per n. 2 gare e l’ammenda di euro 1.500,00 per fatti relativi alla gara Pro Lissone- Città di Lecco svoltasi il 21.03.2004; · Ascoltato il rappresentante della Società reclamante; · Considerato che la sanzione è stata irrogata dal Giudice Sportivo per corali insulti da parte dei sostenitori in campo avverso nei confronti degli ufficiali di gara e degli organi federali, per ripetuto lancio d’acqua, urina, sputi e lattine vuote che colpivano un assistente arbitrale, assistente colpito anche da un’asta di bandiera che gli procurava permanente dolore, per comportamento violento dei sostenitori che, per intimidire la terna arbitrale, scuotevano la rete di recinzione; · Ritenuto che il Giudice Sportivo ha altresì determinato la sanzione tenuto conto delle squalifiche già irrogate nel corso della presente stagione alla A.C. Città di Lecco (C.U. n. 34 del 15.10.2003; C.U. n. 49 del 12.11.2003); · Preso atto che la Società reclamante ha fondato la propria impugnativa su tre specifici punti: 1) non sarebbe stato preso in considerazione che i sostenitori della A.C. Città di Castello si trovavano in campo avversario; 2) non sarebbe così stato valutato che i fatti contestati non hanno provocato alcuna conseguenza sull’andamento della gara il cui svolgimento non è mai stato sospeso; 3) non risulterebbe congrua la sanzione in relazione a quelle irrogate nello stesso Comunicato Ufficiale (n. 125 del 24.03.2004) ad altre Società; Le ragioni addotte dalla Società reclamante non possono essere accolte. 1. è vero che, per giurisprudenza federale costante, va tenuto conto della posizione di Società ospite nella determinazione delle sanzioni ma, nella particolare fattispecie, l’attenuante non può trovare ingresso giacché già in precedenza, come sopra precisato, i tifosi della A.C. Città di Lecco hanno provocato, con il proprio comportamento tenuto in campo avverso, l’irrogazione di gravi sanzioni a carico della Società. L’aggravante della recidiva prevale dunque nella specifica fattispecie; 2. la gravità dei fatti sanzionati è tale che rendeva assai poco rilevante la constatazione che la gara non è mai stata sospesa. Ove si fosse verificata una situazione di tale genere la sanzione avrebbe potuto essere ancora più pesante; 3. per costante giurisprudenza federale, gli organi giudicanti in sede di appello, non sono tenuti a comparare sanzioni in contestazione con quelle irrogate ad altre squadre se non nei casi in cui si tratti degli stessi fatti, idonei a provocare una duplice sanzione. Ritenuta pertanto, la congruità delle sanzioni irrogare, P.Q.M. Respinge il reclamo proposto dalla A.C. Città di Lecco e conferma, per l’effetto, le sanzioni irrogate della squalifica del campo di giuoco per n. 2 gare effettive con decorrenza immediata e dell’ammenda di euro 1.500,00. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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