COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 142 del 16.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. NOICATTARO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NOICATTAROPRO VASTO DEL 07.03.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 125 del 24.03.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 142 del 16.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. NOICATTARO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NOICATTAROPRO VASTO DEL 07.03.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 125 del 24.03.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, il Giudice Sportivo con C.U. n. 125 del 24.03.2004 dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla A.S. Noicattaro Calcio avverso l’omologazione della gara tra la stessa Società e la F.C. Pro Vasto, disputatasi il 07.03.2004,e quindi ne convalidava il risultato conseguito sul campo, e cioè Noicattaro-Pro Vasto 0-1 La Noicattaro Calcio impugnava il suddetto provvedimento del Giudice Sportivo con rituale reclamo denunciando una serie di pretesi errori nella conduzione della gara, addebitabili al direttore di gara, in particolare alcuni relativi alla durata della partita, tanto da far giocare nel secondo tempo solo 42 minuti di gioco invece dei rituali 45 minuti, senza tener conto della necessità di recuperare 8 minuti, durante i quali vi era stata sospensione dell’incontro. Per comprovare il proprio assunto la reclamante chiedeva di visionare una cassetta audiovisiva, che, a dire della stessa, avrebbe documentato l’accaduto. Concludeva per la ripetizione dell’incontro. All’odierna riunione, partecipavano i rappresentanti della Società ricorrente assistiti dal proprio legale ed il difensore della Società resistente. letti gli atti del procedimento; preso atto del contenuto del reclamo, delle controdeduzioni e di quanto esposto verbalmente in udienza dai difensori interessati, osserva: Il contrasto tra il rapporto dell’arbitro e quello del commissario di campo è apparente. In effetti il commissario di campo afferma che la contestazione avvenuta in campo è durata 10 minuti, senza però parlare di sospensione della gara. L’arbitro, invece, nel supplemento di rapporto dichiara di aver sospeso il cronometro e, quindi, la gara, per 2 minuti e di aver accordato 5 minuti di recupero ordinando, pertanto, di continuare la gara per un totale di 7 minuti; in ogni caso la decisione dell’arbitro è inappellabile in base alla regola 5 delle “Regole gioco del calcio” né per dirimere la questione è possibile far ricorso alla prova televisiva, come richiesto, non rientrando, il caso in esame, in alcuna delle ipotesi previste dalla norma. Considerato che la Società ricorrente richiede un giudizio su un fatto tecnico sottratto alla valutazione del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, come disposto dall’art. 24 comma 5 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara inammissibile il proposto reclamo proposto dalla A.S. Noicattaro Calcio e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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