COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 142 del 16.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PUTEOLANA S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA SANGIUSEPPESE-PUTEOLANA DEL 17.03.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 125 del 24.03.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 142 del 16.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PUTEOLANA S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI
DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA
SANGIUSEPPESE-PUTEOLANA DEL 17.03.2004 (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 125 del 24.03.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
Letto il reclamo,esaminati gli atti e le controdeduzioni rese dalla F.C. Sangiuseppese, verificata la
regolarità della convocazione delle parti oggi non comparse e ritenuto che:
A. l’ordinamento calcistico – in materia di praticabilità del campo – impone oneri
manutentivi a carico della Società ospitante unicamente in caso di neve, disponendone
lo spalamento (art. 60 comma 5 del C.G.S.). Nessuna condotta attiva viene invece
richiesta in caso di pioggia;
B. la mera circostanza che la Sangiuseppese S.r.l. si sia attivata – con esito, peraltro,
negativo, a causa del malfunzionamento della idrovora utilizzata per ovviare
all’allagamento di vaste zone del campo – non può, quindi, di per sé, far insorgere in
capo all’ospitante, un obbligo ad essa non facente capo, secondo la norma;
C. la impraticabilità del campo, il cui accertamento è riservato all’insindacabile
valutazione dell’arbitro ai sensi dell’art. 60 comma 1 delle N.O.I.F., risulta, infine,
correttamente rilevata, senza che alcun addebito sia stato mosso alla Sangiuseppese
circa un aggravamento delle condizioni del campo in dipendenza del non fortunato
impiego dell’idrovora,
P.Q.M.
rigetta il reclamo proposto dalla Puteolana S.r.l., disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa
reclamo non versata.
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