COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 142 del 16.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.C. CORIGLIANO SCHIAVONEA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28.04.2004 ALL’ALLENATORE CELI FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 130 del 31.03.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 142 del 16.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.C. CORIGLIANO SCHIAVONEA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28.04.2004 ALL’ALLENATORE CELI FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 130 del 31.03.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · Letti gli atti; · Visto il reclamo proposto dallU.S.C. Corigliano Schiavonea avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 130 del 31.03.2004) con il quale è stata irrogata la squalifica fino al 28.04.2004 all’allenatore sig. Francesco Celi; · Considerato che le motivazioni addotte a sostegno del reclamo (sconfitta all’ultimo minuto per calcio di rigore assegnato in modo “alquanto discutibile”; l’allenatore avrebbe mancato di rispetto all’arbitro ma non si sarebbe reso responsabile di atti irriguardosi) non sono in alcun modo provate e non appaiono in ogni caso idonee per consentire una riduzione della sanzione irrogata; · Considerato che il rapporto degli ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.; · Valutata la congruità della sanzione irrogata, che ha tenuto in considerazione la sosta Pasquale, P.Q.M. Respinge il reclamo proposto dalla U.S.C. Corigliano Schiavonea e, per l’effetto, conferma la squalifica irrogata all’allenatore sig. Francesco Celi. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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