COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 144 del 19.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIBILIA GIANCARLO (allenatore S.S. Villacidrese Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. VILLACIDRESE CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1177/296pf/EF/en del 17.02.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 144 del 19.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIBILIA
GIANCARLO (allenatore S.S. Villacidrese Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1
COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. VILLACIDRESE CALCIO S.r.l. PER
VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1177/296pf/EF/en del 17.02.2004).
La Commissione Disciplinare,
· letto il deferimento effettuato da Procuratore Federale nei confronti di Giancarlo Sibilia,
allenatore della S.r.l. Villacidrese Calcio per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.
(violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva), per aver tenuto un
comportamento offensivo e polemico nei confronti del commissario di campo e degli organi
Federali e particolarmente del Presidente del Comitato Interregionale in occasione della gara
del 01.02.2004, nonché nei confronti della Società Villacidrese a titolo di responsabilità
oggettiva ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S.;
· rilevato che i medesimi fatti sono stati presi in esame dal Giudice Sportivo che, sulla base del
rapporto del commissario di campo ha irrogato all’allenatore della Società Villacidrese,
Sibilia Gianfranco la squalifica fino al 25.02.2004;
· considerato, pertanto, che tutta la questione, anche con riferimento alla posizione della
Società Villacidrese, è stata già esaminata dal Giudice Sportivo ed è coperta da giudicato;
· ritenuto che, per le ragioni su esposte, il deferimento va rigettato;
· sentito il rappresentante della Procura Federale che ha preso atto del contenuto del C.U. n. 94
del 04.02.2004 e si è rimesso alle decisioni di questa Commissione,
P.Q.M.
Rigetta il deferimento.
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