COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 145 del 21/04/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 21/03/2004 CASSINO 1927 – NUOVA NARDO CALCIO S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 145 del 21/04/2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 21/03/2004 CASSINO 1927 - NUOVA NARDO CALCIO S.R.L.
Il Giudice Sportivo
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 125 del 24.03.2004;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla S.S. Cassino e con il
quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara di cui sopra per avervi alla stessa partecipato il
calciatore Schito Antonio (tesserato Nuova Nardò Calcio Srl), squalificato come da C.U. n° 123 del
19.03.2004 dalla Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale, invocandosi la sanzione di
cui all'art. 12 comma 5 punto a del C.G.S.;
- rilevato che, pur risultando il calciatore citato effettivamente squalificato per una giornata, trattasi di
sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare a seguito di deferimento del Procuratore Federale,
onde al caso di specie non va applicato il principio sancito dall'art. 17 comma 2 del C.G.S. secondo il
quale le sanzioni che comportano squalifiche di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno
immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, il comma 11 del
citato articolo del C.G.S. prevede infatti una deroga del principio di presunzione assoluta di
conoscenza, proprio per quei provvedimenti per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta
agli interessati. E, proprio nel caso in essere, tale obbligo di comunicazione è previsto dall'art. 31
punto D1 del C.G.S. il quale testualmente recita: "le decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva
emesse a seguito di deferimento devono essere comunicate alle parti, presso le Società, a cura delle
competenti Segreterie di Lega, Divisioni o di Comitato";
- rilevato come si evince dalla documentazione acquisita da questo Giudice Sportivo presso la
Segreteria della Commissione Disciplinare, che la citata sanzione è stata comunicata al calciatore
Schito Antonio in data 29.03.2004
- considerato dunque che il tesserato della Società Nuova Nardò Calcio ha preso parte alla gara prima
della comunicazione della sanzione e quindi prima della sua esecuzione e pertanto regolarmente ed
a pieno titolo vi ha partecipato
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Cassino - Nuova Nardò 0-0
3) di addebitare sul conto della S.S. Cassino la tassa reclamo.