COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 148 del 23.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. FINCANTIERI CALCIO PALERMO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ARIANO IRPINO-FINCANTIERI CALCIO DEL 10.03.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 125 del 24.03.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 148 del 23.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. FINCANTIERI CALCIO PALERMO AVVERSO
LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ARIANO
IRPINO-FINCANTIERI CALCIO DEL 10.03.2004 (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 125 del 24.03.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
osserva
con reclamo dell’11.03.2004 la Pol. Fincantieri Calcio Palermo chiedeva al Giudice Sportivo di
annullare la partita disputata il 10.03.2004 dalla predetta squadra e quella dell’Ariano Irpino
poiché nel corso della gara erano stati impiegati i calciatori Nicolò Fleres e Mario La Cava
dell’Ariano Irpino, espulsi nella precedente gara del 07.03.2004.
Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo e convalidava il risultato della gara.
Avverso tale decisione è stato proposto nuovo reclamo ribadendosi la illegittima partecipazione
alla gara dei predetti calciatori.
Nessuno è presente per la Società reclamante, pur ritualmente convocata.
Rileva la Commissione, così come osservato dal Giudice Sportivo, che ai sensi dell’art. 17
comma 2 del C.G.S. le sanzioni di squalifica dei calciatori devono essere scontate dal giorno
immediatamente successivo a quello di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Nel caso di
specie il provvedimento sanzionatorio a carico dei calciatori La Cava e Fleres è stato pubblicato
sul Comunicato Ufficiale del 10.03.2004 n. 114 sicchè i predetti hanno a pieno titolo partecipato
alla gara contestata, iniziando a decorrere la squalifica dal giorno 11.03.2004, successivo alla
pubblicazione del Comunicato Ufficiale,
Si osserva, infine, che l’art. 41 comma 2 del C.G.S., invocato dalla reclamante, a sostegno della
propria tesi, rientra nel Titolo VIII dello stesso codice, che regola la disciplina sportiva in ambito
Regionale e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e, per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa già versata.
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