COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 148 del 23.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. FINCANTIERI CALCIO PALERMO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ARIANO IRPINO-FINCANTIERI CALCIO DEL 10.03.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 125 del 24.03.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 148 del 23.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. FINCANTIERI CALCIO PALERMO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ARIANO IRPINO-FINCANTIERI CALCIO DEL 10.03.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 125 del 24.03.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, osserva con reclamo dell’11.03.2004 la Pol. Fincantieri Calcio Palermo chiedeva al Giudice Sportivo di annullare la partita disputata il 10.03.2004 dalla predetta squadra e quella dell’Ariano Irpino poiché nel corso della gara erano stati impiegati i calciatori Nicolò Fleres e Mario La Cava dell’Ariano Irpino, espulsi nella precedente gara del 07.03.2004. Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo e convalidava il risultato della gara. Avverso tale decisione è stato proposto nuovo reclamo ribadendosi la illegittima partecipazione alla gara dei predetti calciatori. Nessuno è presente per la Società reclamante, pur ritualmente convocata. Rileva la Commissione, così come osservato dal Giudice Sportivo, che ai sensi dell’art. 17 comma 2 del C.G.S. le sanzioni di squalifica dei calciatori devono essere scontate dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Nel caso di specie il provvedimento sanzionatorio a carico dei calciatori La Cava e Fleres è stato pubblicato sul Comunicato Ufficiale del 10.03.2004 n. 114 sicchè i predetti hanno a pieno titolo partecipato alla gara contestata, iniziando a decorrere la squalifica dal giorno 11.03.2004, successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, Si osserva, infine, che l’art. 41 comma 2 del C.G.S., invocato dalla reclamante, a sostegno della propria tesi, rientra nel Titolo VIII dello stesso codice, che regola la disciplina sportiva in ambito Regionale e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, P.Q.M. Respinge il reclamo e, per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa già versata.
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