COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 154 del 30.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. BRESCELLO ED IL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. 27 DELLO STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL C.U. N. 169 DEL 21.05.2005 (nota n. 1438.9/WP/ct/segr. del 27.01.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 154 del 30.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A
CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. BRESCELLO ED IL SUO PRESIDENTE PER
VIOLAZIONE ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. 27 DELLO STATUTO FEDERALE IN
RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL C.U. N. 169 DEL 21.05.2005 (nota n.
1438.9/WP/ct/segr. del 27.01.2004).
La Commissione Disciplinare,
Il Presidente del Comitato Interregionale, con atto 27.01.2004, deferiva a questa Commissione la
Società U.S Brescello e il Presidente della stessa per violazione degli artt. 27 dello Statuto
Federale, 1 e 2 del C.G.S. e C.U. n. 169 del 21.05.2003 per non aver sollecitamente provveduto al
deposito della fideiussione bancaria, debitamente regolarizzata in conformità delle norme vigenti
in sostituzione del deposito costituito mediante assegno circolare non trasferibile, all’atto
dell’iscrizione.
Preliminarmente si dà atto che è pervenuta a questa Commissione richiesta di rinvio dell’udienza
odierna per “ ricovero ospedaliero ” del Presidente della U.S. Brescello. Tale richiesta
opportunamente valutata, non può essere accolta in quanto priva di una minima prova relativa
all’impedimento.
Nel merito, esaminati gli atti, risulta con chiarezza che la Società U.S. Brescello non ha
ottemperato alle disposizioni normative vigenti in materia, malgrado l’espresso invito del
09.12.2003 a regolarizzare il deposito della fideiussione bancaria in luogo dell’assegno circolare
depositato all’atto dell’iscrizione.
Ne consegue la responsabilità del Presidente della Società,
P.Q.M.
Dichiara la U.S. Brescello ed il Presidente della stessa responsabili degli addebiti contestati e, per
l’effetto, commina alla U.S. Brescello la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) ed al
Presidente della Società Romano Del Poggetto l’inibizione per giorni quindici.
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