COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 154 del 30.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.C. POMIGLIANO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.500,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 135 del 07.04.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 154 del 30.04.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.C. POMIGLIANO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.500,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 135 del 07.04.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: · Il Giudice Sportivo ha inflitto l’ammenda di euro 2.500,00 alla Somigliano Calcio in relazione ad alcuni episodi di violenza avvenuti durante e dopo la partita Somigliano- Marcianise del 04.04.2004; · La Società G.S. Somigliano Calcio propone reclamo, non contestando i fatti ma sostenendo che essi sarebbero stati valutati con eccessiva severità dal Giudice Sportivo; · Dagli atti di gara risulta che durante il secondo tempo un sostenitore della reclamante lanciava in campo una bottiglia di plastica all’indirizzo di un assistente arbitrale senza colpirlo. A fine gara, poi, i tifosi del Somigliano lanciavano in campo oggetti vari e quattro di essi scavalcavano la rete di recinzione ed entravano nel recinto di gioco provocando la tifoseria ospite e lanciando ulteriori oggetti verso di essi; · I fatti, pertanto, appaiono di una certa gravità e la sanzione irrogata è congrua e va confermata, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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