COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 155 del 3.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 02/05/2004 CUNEO 1905 S.R.L. – S.ANGELO CALCIO S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 155 del 3.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 02/05/2004 CUNEO 1905 S.R.L. - S.ANGELO CALCIO S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il rapporto di gara;
- rilevato che i calciatori della società S.Angelo, con dichiarazione scritta, comunicavano la loro
volontà di non disputare l'incontro a causa dell'assenza dei dirigenti della propria società;
- considerato che tale condotta va qualificata come rinunzia a disputare la gara, derivandone da
essa le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF e da quanto previsto dal C.U. n° 1 dell'172003 del
Comitato Interregionale;
P.Q.M.
delibera:
di irrogare alla società S.Angelo Calcio la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di
0-3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di E. 516,00 quale prima rinuncia.