COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 157 del 7.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GAROFALO VINCENZO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 26.04.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 157 del 7.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO LA SQUALIFICA
PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GAROFALO VINCENZO (delibera
Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 26.04.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letto il reclamo;
· sentito il difensore del Calcio Potenza che, riportandosi al contenuto del reclamo, ne ha
chiesto l’accoglimento, osserva quanto segue.
Il G.S., con decisione di cui al C.U. n. 150 del 20.04.2004, ha irrogato al calciatore del Potenza
Calcio, Garofano Vincenzo, la squalifica per due gare effettive, affermando che lo stesso, nel
corso della gara del 25.04.2004, dalla panchina “rivolgeva ad un Assistente Arbitrale espressioni
offensive”.
Ha proposto reclamo la Società Calcio Potenza chiedendo la riduzione della squalifica del
calciatore Garofano ad una sola gara, evidenziando che la espressione riferita nei confronti
dell’Assistente Arbitrale, pur essendo irriguardosa ed ironica, non può considerarsi offensiva.
In realtà la frase riferita dal calciatore Garofano non può considerarsi oggettivamente offensiva,
nel senso che, pur risultando volgare ed ironica e, pertanto, irriguardosa, non contiene epiteti
offensivi diretti alla persona dell’Assistente Arbitrale.
Appare equa, per le ragioni innanzi dette, la riduzione della squalifica ad una sola gara effettiva,
P.Q.M.
accoglie il reclamo e dispone la riduzione della squalifica del calciatore Garofalo Vincenzo ad
una sola gara. Nulla per la tassa non versata.
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