COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 161 del 14.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRINITI GIANFRANCO (calciatore A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1292/332pf/EF/MM del 10.03.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 161 del 14.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRINITI
GIANFRANCO (calciatore A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1
DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE ART. 2
COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1292/332pf/EF/MM del 10.03.2004).
La Commissione Disciplinare,
· visti gli atti;
· letto il deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore Gianfranco Criniti, per
violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. e dell’A.S. Calcio Potenza per violazione di
cui all’art. 2, comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva;
· ritenuto che il deferimento è stato disposto perché, sulla base di quanto accertato,
nell’intervallo, all’atto di rientrare negli spogliatoi il calciatore Criniti colpiva al volto il
massaggiatore della squadra avversaria;
· letta la memoria difensiva della A.S. Calcio Potenza con cui si sostiene che il fatto contestato
sia mai avvenuto;
· rilevato che la Società deferita, per avvalorare la propria tesi difensiva, ha depositato
dichiarazione sottoscritta del massaggiatore della S.S. Savoia sig. Vincenzo Chirullo, con la
quale quant’ultimo attesta di non aver ricevuto alcun colpo al rientro negli spogliatoi al
termine del primo tempo;
· ascoltato il commissario di campo che, al contrario, ha confermato di aver visto con certezza
il calciatore Criniti colpire il massaggiatore Chirullo e di aver riscontrato i segni del colpo sul
volto di quest’ultimo;
· ritenuto che la A.S. Calcio Potenza ha inoltre eccepito che il rapporto del commissario di
campo non possa essere preso in considerazione come mezzo di prova avente fede
privilegiata per fatti commessi da calciatori al di fuori dello svolgimento della gara e che nella
fattispecie la Procura Federale avrebbe disposto il deferimento senza alcun mezzo di prova se
non il rapporto del commissario di campo;
· valutato che questa eccezione va respinta perché la Procura Federale ha correttamente
disposto il deferimento in questione a seguito di trasmissione degli atti di gara (Savoia-Calcio
Potenza del 22.02.2004) da parte del Giudice Sportivo e in base ai poteri a lei conferiti
dall’art. 28 del C.G.S.;
· preso atto delle conclusioni del rappresentante della Procura federale (avv. Alessandro
Avagliano) che ha chiesto affermarsi la responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della
squalifica per n. 3 gare al calciatore Gianfranco Criniti e dell’ammenda di euro 500,00 alla
A.S. Calcio Potenza;
· ritenuto che il fatto contestato deve ritenersi provato e che, conseguentemente, debbano essere
sanzionati i soggetti deferiti;
· ritenuto, altresì, che la dichiarazione sottoscritta dal massaggiatore della S.S. Savoia, sig.
Vincenzo Chirullo, più sopra meglio descritta, debba essere trasmessa per competenza alla
Procura Federale al fine di valutare se sussistano gli estremi di un deferimento dello stesso
Chirullo,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento disposto dalla Procura Federale irroga la squalifica per n. tre
gare al calciatore Gianfranco Criniti e l’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00) alla A.S.
Calcio Potenza.
Trasmette gli atti alla Procura Federale al fine di consentire i dovuti accertamenti sulla
dichiarazione sottoscritta dal massaggiatore della S.S. Savoia, sig. Vincenzo Chirullo.
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