COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 161 del 14.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ERCOLANO 1924 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 161 del 14.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ERCOLANO 1924 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti, sentita la Società reclamante, osserva: il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per due giornate alla Ercolano 1924 perché nel corso del secondo tempo della partita Puteolana/Ercolano un assistente arbitrale è stato colpito in due occasioni da oggetti vari (bottiglie, aste di bandiera, tappi accendini e monete) lanciati dai tifosi della Ercolano. La reclamante ha chiesto l’annullamento della squalifica e comunque la riduzione della stessa sul rilievo della non intenzionalità del lancio di oggetti verso l’assistente arbitrale, bensì contro i dirigenti della stessa Ercolano in segno di protesta per l’esito della gara, poi conclusasi con la vittoria per 4 a 0 della Puteolana. La Commissione, rilevato che la tesi della reclamante non ha trovato alcun riscontro ed è stata smentita non solo dal tenore del rapporto arbitrale assistito da fede privilegiata ma anche dall’ulteriore dichiarazione dell’assistente arbitrale pervenuta in data odierna a mezzo fax, che hanno confermato senza alcun dubbio la volontà dei tifosi dell’Ercolano di colpire direttamente l’assistente. La sanzione irrogata, tenuto conto della gravità della condotta accertata, va pertanto confermata anche in considerazione della diffida già irrogata alla Società con C.U. del 05,11,2003, P.Q.M. respinge il reclamo, e dispone l’addebito della tassa non versata.
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