COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 161 del 14.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 161 del 14.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: · il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare del campo di gioco del Foligno a causa degli atti di violenza commessi dai propri sostenitori durante e dopo la gara Frascati/Foligno del 02.05.2004; · propone reclamo il Foligno Calcio sostenendo che i disordini sarebbero stati causati dalle provocazioni dei tifosi e dei calciatori del Frascati. Chiede quindi la riduzione della squalifica da due ad una giornata; · preliminarmente va detto che la prova televisiva, offerta dalla reclamante, non è ammissibile nella fattispecie ai sensi dell’art. 31 lett. A4) del C.G.S. che la prevede solo in caso di sanzioni irrogate a tesserati per la loro condotta violenta; · i fatti violenti, indubitabilmente commessi dai sostenitori del Foligno non hanno causato conseguenze fisiche di alcun genere e, comunque, appaiono essere avvenuti in due soluzioni temporali a partire dal 37° del secondo tempo. Essi non sono stati neppure riferiti né dall’Arbitro né dagli Assistenti Arbitrali che non ne fanno cenno nel rapporto arbitrale dove il comportamento del pubblico viene definito “normale”. La loro gravità, quindi, può essere ridimensionata con la conseguente riduzione della squalifica; · il ricorso va quindi accolto nei limiti sopradetti, P.Q.M. accoglie il reclamo e riduce la squalifica del campo di gioco ad una gara. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it