COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 161 del 14.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 161 del 14.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA
(delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
· il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare del campo di gioco del Foligno a
causa degli atti di violenza commessi dai propri sostenitori durante e dopo la gara
Frascati/Foligno del 02.05.2004;
· propone reclamo il Foligno Calcio sostenendo che i disordini sarebbero stati causati dalle
provocazioni dei tifosi e dei calciatori del Frascati. Chiede quindi la riduzione della squalifica
da due ad una giornata;
· preliminarmente va detto che la prova televisiva, offerta dalla reclamante, non è ammissibile
nella fattispecie ai sensi dell’art. 31 lett. A4) del C.G.S. che la prevede solo in caso di
sanzioni irrogate a tesserati per la loro condotta violenta;
· i fatti violenti, indubitabilmente commessi dai sostenitori del Foligno non hanno causato
conseguenze fisiche di alcun genere e, comunque, appaiono essere avvenuti in due soluzioni
temporali a partire dal 37° del secondo tempo. Essi non sono stati neppure riferiti né
dall’Arbitro né dagli Assistenti Arbitrali che non ne fanno cenno nel rapporto arbitrale dove il
comportamento del pubblico viene definito “normale”. La loro gravità, quindi, può essere
ridimensionata con la conseguente riduzione della squalifica;
· il ricorso va quindi accolto nei limiti sopradetti,
P.Q.M.
accoglie il reclamo e riduce la squalifica del campo di gioco ad una gara. Nulla per la tassa non
versata.
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