COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 161 del 14.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.500,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 161 del 14.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO L’AMMENDA DI
EURO 1.500,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letti gli atti del procedimento;
· rilevato che nel reclamo proposto dalla A.S. Calcio Potenza si pone rilievo che risarebbero
contrasti nella ricostruzione dei fatti tra il rapporto arbitrale e quello del commissario di
campo;
· che tali presunti contrasti non appaiono in alcun modo rilevanti al fine dell’accertamento delle
responsabilità;
· che il rapporto arbitrale, come noto, è assistito da forza di fede privilegiata;
· che la sanzione appare proporzionata all’addebito (gravi intemperanze da parte di propri
sostenitori e dirigenti; presenza nel recinto di gioco di persone non autorizzate, nè
identificate; rissa; lancio di oggetti verso la panchina ospite, etc.),
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto e conferma la sanzione irrogata alla Società A.S. Calcio Potenza.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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