COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 161 del 14.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.500,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 161 del 14.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.500,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti del procedimento; · rilevato che nel reclamo proposto dalla A.S. Calcio Potenza si pone rilievo che risarebbero contrasti nella ricostruzione dei fatti tra il rapporto arbitrale e quello del commissario di campo; · che tali presunti contrasti non appaiono in alcun modo rilevanti al fine dell’accertamento delle responsabilità; · che il rapporto arbitrale, come noto, è assistito da forza di fede privilegiata; · che la sanzione appare proporzionata all’addebito (gravi intemperanze da parte di propri sostenitori e dirigenti; presenza nel recinto di gioco di persone non autorizzate, nè identificate; rissa; lancio di oggetti verso la panchina ospite, etc.), P.Q.M. Respinge il reclamo proposto e conferma la sanzione irrogata alla Società A.S. Calcio Potenza. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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