COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 161 del 14.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGESE F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AQUINO UGO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 161 del 14.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGESE F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER
TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AQUINO UGO (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· visti gli atti;
· letto il reclamo proposto dalla Poggese F.C. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo
(C:U: n. 155 del 03.05.2004) con il quale è stata irrogata la squalifica per n. 3 gare al
calciatore Ugo Aquino “perché, alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, colpiva
un avversario con una violenta manata al volto”;
· ritenuto che con il reclamo si eccepisce che il comportamento antiregolamentare sarebbe stato
tenuto non alla fine del primo tempo ma in occasione dell’ultima azione di gioco e che, in
ogni caso, la sanzione irrogata sarebbe eccessiva;
· valutato che la prima di tali eccezioni va respinta in quanto deve ritenersi comprovato che il
comportamento antiregolamentare è stato tenuto dal calciatore alla fine del primo tempo,
mentre la squadra rientrava negli spogliatoi, come attestato dal rapporto dell’assistente
arbitrale che gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. A1) del
C.G.S.;
· valutato, invece, che in effetti la sanzione irrogata appare eccessiva in quanto la descrizione
del fatto contestato appare contraddittorio (“violenta manata al volto senza procurargli alcun
danno”) al punto che par ritenere che la manata contestata non possa essere stata così
“violenta” se non ha prodotto alcun danno;
· ritenuto, pertanto, che l’atto di violenza in questione, se pur censurabile, possa essere
sanzionato con una sanzione di minore gravità,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Poggese F.C., riduce la squalifica irrogata al
calciatore Ugo Aquino da n. 3 a n. 2 giornate. Nulla per la tassa non versata.
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