COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 161 del 14.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGESE F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AQUINO UGO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 161 del 14.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGESE F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AQUINO UGO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il reclamo proposto dalla Poggese F.C. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C:U: n. 155 del 03.05.2004) con il quale è stata irrogata la squalifica per n. 3 gare al calciatore Ugo Aquino “perché, alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, colpiva un avversario con una violenta manata al volto”; · ritenuto che con il reclamo si eccepisce che il comportamento antiregolamentare sarebbe stato tenuto non alla fine del primo tempo ma in occasione dell’ultima azione di gioco e che, in ogni caso, la sanzione irrogata sarebbe eccessiva; · valutato che la prima di tali eccezioni va respinta in quanto deve ritenersi comprovato che il comportamento antiregolamentare è stato tenuto dal calciatore alla fine del primo tempo, mentre la squadra rientrava negli spogliatoi, come attestato dal rapporto dell’assistente arbitrale che gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. A1) del C.G.S.; · valutato, invece, che in effetti la sanzione irrogata appare eccessiva in quanto la descrizione del fatto contestato appare contraddittorio (“violenta manata al volto senza procurargli alcun danno”) al punto che par ritenere che la manata contestata non possa essere stata così “violenta” se non ha prodotto alcun danno; · ritenuto, pertanto, che l’atto di violenza in questione, se pur censurabile, possa essere sanzionato con una sanzione di minore gravità, P.Q.M. in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Poggese F.C., riduce la squalifica irrogata al calciatore Ugo Aquino da n. 3 a n. 2 giornate. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it