COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 164 del 21.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSELLI NICOLA (calciatore U.S. Bitonto) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1373/358pf/EF/MM del 22.03.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 164 del 21.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSELLI
NICOLA (calciatore U.S. Bitonto) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E
DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S.
(nota n. 1373/358pf/EF/MM del 22.03.2004).
La Commissione Disciplinare,
letto il deferimento, esaminati gli atti, sentito il rappresentante della Procura Federale avv. Luigi
Fischetti cha ha richiesto la squalifica per due gare per il Roselli e l’ammenda di euro 500,00 per
la U.S. Bitonto, osserva:
· Il Procuratore Federale ha deferito Roselli Nicola per violazione dell’art. 1 del C.G.S. e la
U.S. Bitonto per violazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S.. I fatti contestati si riferiscono alla
gara Bitonto-Manfredonia del 14.03.2004. Nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo il
commissario di campo poteva rilevare che il calciatore Roselli Nicola colpiva con uno
schiaffo al volto un calciatore avversario;
· A seguito di richiesta di supplemento di rapporto, il commissario di campo confermava il
contenuto dei precedenti atti a sua firma, precisando i termini della condotta e le conseguenze
connesse;
· Tale condotta integra la violazione della norma contestata al Roselli, dalla quale la U.S.
Bitonto deve rispondere per responsabilità oggettiva;
· Sanzione congrua appare quella di due giornate di squalifica per il Roselli e dell’ammenda di
euro 500,00 per la U.S. Bitonto,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, infligge a Roselli Nicola la squalifica per due gare effettive e
alla U.S. Bitonto l’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).
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