COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 164 del 21.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. NOICATTARO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DRAGO DARIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 164 del 21.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. NOICATTARO CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DRAGO DARIO
(delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo,
osserva
si apprende dal contenuto del rapporto dell’arbitro redatto per la partita disputatasi il 02.05.2004
tra A.S. Noicattaro e la A.S. Bitonto che, al 29’ del primo tempo il calciatore Drago Dario,
facente parte della prima compagine oggi reclamante, lontano dall’azione di gioco, colpiva con
un violento pugno alla nuca il calciatore avversario Roselli Nicola il quale, al 36’ del secondo
tempo, chiedeva di essere sostituito per un malessere conseguente al pugno ricevuto e di essere
trasportato presso struttura ospedaliera.
Con il reclamo si eccepiva che la condotta del Drago costituiva reazione ad una “entrata
scorretta” del Roselli e che l’uscita dal campo di quest’ultimo non era dipesa da quella condotta,
sicchè si chiedeva una congrua riduzione della sanzione.
Rileva la Commissione che, rimasto incontestato il fatto, devesi senza dubbio porre in
collegamento la condotta tenuta dal calciatore Drago e l’evento consistito nella sostituzione del
calciatore Roselli per il malessere accusato nonostante il lasso temporale intercorso.
Va posta, come emerge dal rapporto arbitrale, nel giusto rilievo la circostanza che la condotta
ebbe a svolgersi lontano dall’azione di gioco al fine di evidenziare la gravità del fatto.
Pertanto il reclamo non merita accoglimento,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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