COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 164 del 21.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 164 del 21.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · Letto il reclamo proposto dalla Società A.C. Nuovo Terzino avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 155 del 03.05.2004; · Rilevato che lo stesso andava proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, a termini del disposto dell’art. 32, comma 2 del C.G.S. · Rilevato che il reclamo de quo è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione l’11.05.2004; P.Q.M. Dichiara inammissibile il proposto reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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