COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 164 del 21.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GARE (A PORTE CHIUSE) E 1.000,00 EURO DI AMMENDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 158 del 10.05.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 164 del 21.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GARE (A PORTE CHIUSE) E 1.000,00 EURO DI AMMENDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 158 del 10.05.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · Letti gli atti del procedimento; · Preso atto dei motivi addotti dal Foligno Calcio S.r.l. nel reclamo proposto; · Sentito il rappresentante della Società; · Considerato che, in effetti, l’invasione di campo è stata compiuta da un sparuto numero di tifosi e senza alcuna conseguenza dannosa; · Che lo stesso commissario di campo ha fatto presente (rapporto del 10.05.2004) che l’impianto sportivo non ha subito alcun danno dal comportamento dei tifosi del Foligno; · Che alla luce di quanto sopra, sanzione equa appare la squalifica del campo di giuoco per n. 2 gare e 1.000,00 euro di ammenda, P.Q.M. In parziale accoglimento, riduce la squalifica del campo da tre giornate di gara a porte chiuse a due giornate a porte chiuse; fermo nel resto. Nulla per la tassa non versata.
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