COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 164 del 21.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI ARUTA FABIO E ZITO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 83 del 17.05.2004 – Campionato Nazionale Juniores).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 164 del 21.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI ARUTA FABIO E ZITO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 83 del 17.05.2004 – Campionato Nazionale Juniores). La Commissione Disciplinare, · Visti gli atti; · Letto il reclamo proposto dall’A.S. Sorrento avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 83 del 17.05.2004) con il quale sono stati squalificati per due gare i calciatori Fabio Aruta e Antonio Zito; · Rilevato che il calciatore Aruta è stato sanzionato “perché, a fine gara ed in reazione, colpiva un calciatore avversario con calci e pugni” ed il calciatore Zito “perché, a fine gara, colpiva con un pugno un calciatore avversario”; · Ritenuto che le motivazioni del reclamo dirette a giustificare il comportamento dei due calciatori, in quanto provocati dall’aggressione posta in essere da calciatori della squadra avversaria, non possono essere condivise risultando comprovato dagli atti di gara il comportamento violento dei calciatori Aruta e Zito e non potendo valere come “attenuante” il fatto che detti comportamenti siano stati assunti “in reazione”; · Rilevato, peraltro, che il Giudice Sportivo ha correttamente individuato le diverse responsabilità del calciatore che ha posto in essere l’aggressione (squalifica per n. 6 gare) e di coloro che hanno semplicemente tenuto comportamenti violenti (squalifica per n. 2 gare); · Valutata la congruità delle sanzioni irrogate, P.Q.M. Respinge il reclamo proposto dalla A.S. Sorrento Calcio e per l’effetto conferma le squalifiche irrogate ai calciatori Fabio Aruta e Antonio Zito. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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