COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 164 del 21.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI ARUTA FABIO E ZITO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 83 del 17.05.2004 – Campionato Nazionale Juniores).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 164 del 21.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.S.
SORRENTO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI
CALCIATORI ARUTA FABIO E ZITO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 83 del 17.05.2004 – Campionato Nazionale Juniores).
La Commissione Disciplinare,
· Visti gli atti;
· Letto il reclamo proposto dall’A.S. Sorrento avverso il provvedimento del Giudice Sportivo
(C.U. n. 83 del 17.05.2004) con il quale sono stati squalificati per due gare i calciatori Fabio
Aruta e Antonio Zito;
· Rilevato che il calciatore Aruta è stato sanzionato “perché, a fine gara ed in reazione, colpiva
un calciatore avversario con calci e pugni” ed il calciatore Zito “perché, a fine gara, colpiva
con un pugno un calciatore avversario”;
· Ritenuto che le motivazioni del reclamo dirette a giustificare il comportamento dei due
calciatori, in quanto provocati dall’aggressione posta in essere da calciatori della squadra
avversaria, non possono essere condivise risultando comprovato dagli atti di gara il
comportamento violento dei calciatori Aruta e Zito e non potendo valere come “attenuante” il
fatto che detti comportamenti siano stati assunti “in reazione”;
· Rilevato, peraltro, che il Giudice Sportivo ha correttamente individuato le diverse
responsabilità del calciatore che ha posto in essere l’aggressione (squalifica per n. 6 gare) e di
coloro che hanno semplicemente tenuto comportamenti violenti (squalifica per n. 2 gare);
· Valutata la congruità delle sanzioni irrogate,
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla A.S. Sorrento Calcio e per l’effetto conferma le squalifiche
irrogate ai calciatori Fabio Aruta e Antonio Zito.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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