COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 164 del 21.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. FO-CE VARA 1998 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 AL CALCIATORE DELL’AMICO FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 164 del 21.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. FO-CE VARA 1998 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 AL CALCIATORE DELL’AMICO FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 155 del 03.05.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, - 164/4 - · Visti gli atti, · Letto il reclamo proposto dall’U.S. FO-CE Vara avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 155 del 03.05.2004) con il quale il calciatore Francesco Dell’Amico è stato squalificato fino al 31.10.2004 “perché, in reazione ad un fallo subito da un proprio compagno, si scagliava dapprima contro un avversario prendendolo per la testa e trascinandolo per un paio di metri tirandogli i capelli, successivamente dava spintoni a calciatori avversari e li colpiva in più parti del corpo”; · Ammessa la richiesta della Società reclamante di poter produrre immagini televisive che offrono piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha commesso l’infrazione a norma di quanto previsto dall’art. 31 lett. A4) del C.G.S.; · Rilevato che dall’esame del filmato della gara non risultano confermati i comportamenti violenti ascritti al Dell’Amico, il quale colpiva con una manata un calciatore della squadra avversaria e nel contempo cercava di colpirlo con un calcio ma non prendeva nessun avversario per la testa, né lo trascinava traendolo per i capelli, né dava spintoni e colpiva altri avversari; · Ritenuto che la sanzione irrogata al Dell’Amico appare eccessiva in relazione ai comportamenti antiregolamentari posti in essere, P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Fo.Ce. Vara, riduce la squalifica irrogata al calciatore Francesco Dell’Amico dal 31.10.2004 al 31.05.2004. Nulla per la tassa non versata.
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