COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 166 del 24.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LABONIA EUGENIO (calciatore F.C. Rieti) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; CORDUA ERMANNO (calciatore F.C. Pro Vasto) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO E DELLE SOCIETA’ F.C. RIETI S.p.A. E F.C. PRO VASTO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. (nota n. 1469/356pf/EF/MM del 07.04.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 166 del 24.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LABONIA
EUGENIO (calciatore F.C. Rieti) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S.;
CORDUA ERMANNO (calciatore F.C. Pro Vasto) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1
DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO E
DELLE SOCIETA’ F.C. RIETI S.p.A. E F.C. PRO VASTO PER VIOLAZIONE ART. 4
COMMA 2 DEL C.G.S. (nota n. 1469/356pf/EF/MM del 07.04.2004).
La Commissione Disciplinare,
letto il deferimento, esaminati gli atti, udito il rappresentante della Procura Federale avv. Lorenzo
Giua che ha chiesto la squalifica per n. 3 gare per Labonia, l’ammenda di euro 500,00 per il Rieti
e l’applicazione dell’amnistia per il Cordua ed il Pro Vasto, nonché i difensori dei deferiti,
osserva:
il Procuratore Federale ha deferito il calciatore Labonia Eugenio e la Società F.C. Rieti in
relazione ad una presunta aggressione ai danni del calciatore Corda Ermanno avvenuta al termine
della gara Rieti-Pro Vasto del 27.04.2003. Ha deferito inoltre lo stesso Cordua e la Società F.C.
Pro Vasto per violazione della clausola compromissoria – art. 27.2 dello Statuto – in seguito alla
querela presentata dal Cordua senza aver richiesto il N.O. dalla F.I.G.C..
Risulta da C.U. n. 150 del 28.04.2003 che il Labonia è già stato sanzionato dal Giudice Sportivo
con la squalifica per n. 3 gare per i fatti oggetto del deferimento. Pertanto per il principio generale
del “ne bis in idem” il Labonia non può essere nuovamente giudicato ed il suo deferimento non
merita accoglimento. Conseguentemente non può nemmeno essere sanzionata, per responsabilità
oggettiva, la società di appartenenza del Labonia (F.C. Rieti).
La difesa del Cordua ha prodotto copia del verbale di remissione di querela del 14.05.2004 dal
quale emerge che il deferito ha rinunciato all’azione introdotta in violazione della clausola
compromissoria.
Ai sensi del C.U. n. 75/A dell’11.09.2003 va pertanto accolta l’istanza di applicazione
dell’amnistia presentata dal Cordua. Resta pertanto esclusa anche la responsabilità della Società
F.C. Pro Vasto deferita per responsabilità oggettiva.
Dagli atti redatti dall’Ufficio Indagini risultano identificati altri due calciatori del Rieti che
avrebbero partecipato all’aggressione ai danni del Cordua e che erano stati oggetto della querela
(poi ritirata).
Tali due calciatori non risultano sanzionati dal Giudice Sportivo né deferiti.
Gli atti pertanto vanno rimessi alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti da assumere
nei confronti degli ulteriori due calciatori identificati,
P.Q.M.
Respinge il deferimento nei confronti del Labonia Eugenio in quanto già sanzionato per gli stessi
fatti e conseguentemente il deferimento disposto per responsabilità oggettiva nei confronti della
Società F.C. Rieti.
Applica l’amnistia al calciatore Cordua Ermanno e per l’effetto esclude la responsabilità della
Società F.C. Pro Vasto.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti del caso
nei confronti degli altri calciatori identificati dall’Ufficio Indagini.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 166 del 24.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LABONIA EUGENIO (calciatore F.C. Rieti) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; CORDUA ERMANNO (calciatore F.C. Pro Vasto) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO E DELLE SOCIETA’ F.C. RIETI S.p.A. E F.C. PRO VASTO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. (nota n. 1469/356pf/EF/MM del 07.04.2004)."