COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 170 del 28.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CASALE CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 158 del 10.05.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 170 del 28.05.2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CASALE CALCIO S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 158 del 10.05.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· Letti gli atti del reclamo in epigrafe;
· Rilevato che da parte della reclamante – che non è presente pur avendo fatti richiesta di essere
ascoltata - non vi è contestazione in ordine alle modalità di svolgimento dei fatti, quali si
evincono dalle risultanze del rapporto del commissario di campo da cui risulta che sostenitori
del Casale lanciavano petardi e bombe-carta, una delle quali esplodeva nelle vicinanze di un
addetto del Voghera, determinandone lo svenimento ed il trasporto in ospedale per le
opportune cure, nonché cagionavano il danneggiamento di alcuni cartelloni pubblicitari;
· Ritenuto che, alla luce delle modalità di svolgimento dei fatti, la sanzione della squalifica del
campo per due gare irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità, anche in
considerazione della diffida specifica irrogata al Casale con C.U. n. 53 del 19.11.2003 per
fatti analoghi, e che pertanto la decisione del Giudice di primo grado deve essere confermata,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società
reclamante.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 170 del 28.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CASALE CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 158 del 10.05.2004 – Campionato Serie D)."