COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 170 del 28.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. BAGNOLESE AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 14.01.2009 AL DIRIGENTE MANFREDINI ISACCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 170 del 28.05.2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. BAGNOLESE AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL
14.01.2009 AL DIRIGENTE MANFREDINI ISACCO (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto l’accertamento inviata dall’Ufficio Indagini, che ha proceduto in merito giusta richiesta di
questa C.D. con provvedimento pubblicato sul C.U. n.101 del 13 febbraio 2004
OSSERVA
Il Gruppo Sportivo Bagnolese ha proposto reclamo avverso la inibizione inflitta fino al 14.01.2009
al proprio Presidente, sig. Isacco Manfredini “perché, indebitamente presente all’interno degli
spogliatoi, a fine gara, colpiva con un violento pugno al volto l’arbitro procurandogli forte e
persistente dolore”.
La reclamante produceva, in allegato, una serie di documenti nei quali era ricompresa una
dichiarazione che sarebbe stata rilasciata da un appartenente all’Arma dei Carabinieri, presente al
fatto, da cui risulta un diverso svolgimento della vicenda, in discrepanza con quanto riportato nei
documenti ufficiali di gara. La gravità della sanzione inflitta, da un lato, e la riferibilità della
dichiarazione prodotta ad un pubblico ufficiale, dall’altro, rendevano opportuna, al fine di avere
una più completa ed univoca ricostruzione dell’accaduto, la trasmissione degli atti all’Ufficio
Indagini per gli accertamenti di competenza.
Ricevuta la documentazione, da parte dell’Ufficio Indagini, dell’accertamento svolto, la
trattazione del reclamo veniva fissata per la riunione odierna. Esaminate, quindi, le risultanze delle
indagini eseguite, questa C.D. conclude per l’accoglimento parziale del reclamo. E difatti, è
emerso che il provvedimento del G.S. si è fondato su risultanze non rispondenti al reale
svolgimento dei fatti, avendo il sig. Manfredini, a seguito di un diverbio avuto con il direttore di
gara, posto in essere un atto violento non qualificabile quale “pugno” e, soprattutto, non
comportante alcuna delle conseguenze indicate nel provvedimento medesimo. Ne discende, in
ogni caso, che il comportamento posto in essere dal presidente della Bagnolese meriti di essere
sanzionato, e che sanzione congrua sia quella della inibizione fino a tutto il 14.01.2007. Di contro,
si ritiene opportuna la trasmissione degli atti del presente procedimento all’AIA, per i
provvedimenti di competenza.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce l’inibizione al dirigente Isacco Manfredini
fino al 14.01.2007. Dispone la trasmissione degli atti all’AIA per i provvedimenti di competenza.
Nulla per la tassa non versata.
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