COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 170 del 28.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LONGO GAETANO (allenatore Pol. Pro Favara) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ POL. PRO FAVARA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1493/380pf/EF/MM del 14.04.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 170 del 28.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LONGO GAETANO (allenatore Pol. Pro Favara) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ POL. PRO FAVARA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1493/380pf/EF/MM del 14.04.2004). La Commissione Disciplinare, · letto il deferimento del Procuratore Federale nei confronti dell’allenatore della Società Pro Favara per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. e nei confronti della suddetta Società per rispondere della violazione di cui all’art. 2 comma 4 del C.G.S.; · sentito il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano che ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per la condanna di Giuseppe Longo alla sanzione della squalifica fino al 30.09.2004 e della Società Pro Favara all’ammenda di euro 500,00. Osserva quanto segue: dalla relazione del commissario di campo, relativa alla gara Pro Favara-Rende del 20.03.2004, emerge che l’allenatore della Società Pro Favara, a fine gara, ha rivolto all’arbitro espressioni offensive, sferrando, fra l’altro, una forte pedata alla porta dello spogliatoio dell’arbitro stesso. Il comportamento innanzi evidenziato, peraltro posto in essere a fine gara, costituisce violazione del principio di correttezza, imposto dall’art. 1 del C.G.S. ai tesserati e merita, per la sua gravità, la squalifica fino al 30.09.2004. Consegue, a titolo di responsabilità oggettiva l’applicazione nei confronti della Società della sanzione dell’ammenda che si stima equa in euro 500,00, P.Q.M. Dichiara Longo Gaetano e la Società Pro Favara responsabili delle violazioni ascritte ed infligge al Longo la squalifica fino al 30.09.2004 ed alla Società Pro Favara la sanzione dell’ammenda di euro 500,00 (cinquecento).
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