COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 170 del 28.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LONGO GAETANO (allenatore Pol. Pro Favara) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ POL. PRO FAVARA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1493/380pf/EF/MM del 14.04.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 170 del 28.05.2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LONGO
GAETANO (allenatore Pol. Pro Favara) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL
C.G.S. E DELLA SOCIETA’ POL. PRO FAVARA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4
DEL C.G.S. (nota n. 1493/380pf/EF/MM del 14.04.2004).
La Commissione Disciplinare,
· letto il deferimento del Procuratore Federale nei confronti dell’allenatore della Società Pro
Favara per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. e nei confronti della suddetta Società
per rispondere della violazione di cui all’art. 2 comma 4 del C.G.S.;
· sentito il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano che ha concluso
per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per la condanna di Giuseppe Longo alla
sanzione della squalifica fino al 30.09.2004 e della Società Pro Favara all’ammenda di euro
500,00.
Osserva quanto segue:
dalla relazione del commissario di campo, relativa alla gara Pro Favara-Rende del 20.03.2004,
emerge che l’allenatore della Società Pro Favara, a fine gara, ha rivolto all’arbitro espressioni
offensive, sferrando, fra l’altro, una forte pedata alla porta dello spogliatoio dell’arbitro stesso.
Il comportamento innanzi evidenziato, peraltro posto in essere a fine gara, costituisce violazione
del principio di correttezza, imposto dall’art. 1 del C.G.S. ai tesserati e merita, per la sua gravità,
la squalifica fino al 30.09.2004.
Consegue, a titolo di responsabilità oggettiva l’applicazione nei confronti della Società della
sanzione dell’ammenda che si stima equa in euro 500,00,
P.Q.M.
Dichiara Longo Gaetano e la Società Pro Favara responsabili delle violazioni ascritte ed infligge al
Longo la squalifica fino al 30.09.2004 ed alla Società Pro Favara la sanzione dell’ammenda di
euro 500,00 (cinquecento).
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