COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 170 del 28.05.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ VALLE D’AOSTA CALCIO ORA V.D.A. AOSTA SARRE S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 42 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (nota n. 34/34 bis del 15.04.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 170 del 28.05.2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO
DELLA SOCIETA’ VALLE D’AOSTA CALCIO ORA V.D.A. AOSTA SARRE S.r.l. PER
VIOLAZIONE ART. 42 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (nota n. 34/34
bis del 15.04.2004).
La Commissione Disciplinare,
· Visti gli atti, letto il deferimento disposto in data 15.04.2004 dal Collegio Arbitrale presso la
L.N.D. nei confronti della Società Valle d’Aosta Calcio S.r.l. per aver stipulato un contratto
con il proprio allenatore, sig. Luciano Serrone, nel quale veniva pattuito il pagamento del
premio di tesseramento mediante un numero di rate superiore a quello previsto dall’art. 42 del
Regolamento della L.N.D.;
· Ritenuto che l’illegittima pattuizione non risulta contestata dalla Società deferita che, peraltro,
nonostante la rituale convocazione, non ha fatto pervenire memorie né è comparsa dinanzi a
questa Commissione;
· Considerato che la stipula di un contratto con l’allenatore deve avvenire con le modalità
previste dalle Carte Federali ed in difetto sottopone i contratti a sanzione,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga alla Società Valle d’Aosta Calcio ora V.D.A. Aosta Sarre
S.r.l. la sanzione dell’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).
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