COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 172 del 31/05/2004 – pubbl. su www.interregionale.com CAMPIONATO PLAY OFF SERIE D GARA DEL 30/05/2004 CASERTANA F.C.S.R.L. – SAVOIA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 172 del 31/05/2004 – pubbl. su www.interregionale.com CAMPIONATO PLAY OFF SERIE D GARA DEL 30/05/2004 CASERTANA F.C.S.R.L. - SAVOIA Il Giudice Sportivo - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in oggetto (rapporto Arbitro, Assistenti Arbitrali, relazione rappresentante Ufficio Indagini e rapporto Commissari di Campo); - Visto il reclamo fatto tempestivamente pervenire dall' S.S. Savoia e con il quale si deduce il clima di violenza in cui si è disputata la gara e l'aggressione subita, prima dell'inizio della stessa dal proprio calciatore Vitiello Marco che, a seguito delle lesioni subite non poteva essere schierato in campo, invocandosi per l'effetto, in via principale la punizione della perdita della gara a carico della Casertana F.C., in subordine, la penalizzazione dei punti acquisiti al termine della gara, così come. previsto dall'art. 12 comma 1 del C.G.S.; Osserva - Dall'esame degli atti ufficiali si enucleano, a carico di entrambe le Società i fatti violenti commessi in occasione della gara. - In particolare, a carico della F.C. Casertana si rileva che: - Propri sostenitori all'arrivo della squadra ospite presso l'impianto sportivo colpivano con calci, pugni, aste di bandiera la carrozzeria dell'autobus sul quale viaggiava. Inoltre i medesimi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciavano all'indirizzo dell’opposta tifoseria, pietre, aste di bandiera, fumogeni, bottiglie, petardi e bombe carta che esplodevano con gran fragore. In reazione all'invasione di campo di alcuni sostenitori ospiti e all'aggressione subita da un addetto della Sorveglianza, numerosi facinorosi, dopo aver divelto la rete di recinzione, entravano sul terreno di gioco ed iniziavano una caccia all'uomo nei confronti dei calciatori avversari. In particolare venivano colpiti un calciatore ed il massaggiatore della Squadra ospite i quali dovevano essere trasportati per le cure del caso nel locale ospedale. L'intervento massiccio della Forza Pubblica riportava l'ordine dopo circa dieci minuti. A causa di detti incidenti e dopo l’intervento da parte dei presidenti delle Società, il responsabile dell'Ordine Pubblico autorizzava l'inizio della gara, che avveniva con oltre trenta minuti di ritardo sull'orario previsto. Nel corso dell'intervallo ed all'inizio del secondo tempo un centinaio di propri sostenitori, si portavano all'esterno dell'impianto sportivo in prossimità della tribuna riservata ai sostenitori ospiti e lanciavano al loro indirizzo pietre di grosse dimensioni. Alcune di queste arrivavano sul campo di gioco. La Forza Pubblica doveva effettuare due cariche, utilizzando anche i lacrimogeni, per ripristinare la normalità. Al termine degli scontri alcuni agenti delle Forze dell'Ordine dovevano ricorrere alle cure dei sanitari. Nel corso del secondo tempo, i medesimi sostenitori lanciavano in campo all'indirizzo di un Assistente Arbitrale, fumogeni, accendini, bottigliette di plastica, piccoli sassi che, tuttavia, non lo colpivano. Il medesimo Assistente Arbitrale veniva colpito alla nuca da un pezzo di plexiglass che, tuttavia, non gli procurava danni fisici. (RA - AA - R CdC - relazione Ufficio Indagini). A carico della SS SAVOIA si rileva che: - propri sostenitori in campo avverso, prima dell'inizio della gara, lanciavano all'indirizzo dell'opposta tifoseria pietre, aste di bandiere, fumogeni, bottiglie, petardi e bombe carta che esplodevano con gran fragore. Alcuni tifosi ospiti venivano feriti in maniera seria alle mani ed al volto. Perchè propri tesserati e dirigenti, nella fase di riscaldamento, tenevano comportamento aggressivo, polemico e provocatorio nei confronti della Società ospitante e del rappresentante dell'Ufficio Indagini della FIGC. Alcuni di essi, dopo aver divelto una parte di recinzione, occupavano il settore che doveva servire a filtro costringendo così all'intervento la Forza Pubblica che, a fatica, riusciva a farli allontanare. Alcuni sostenitori scavalcavano la rete di recinzione invadendo il terreno di gioco. In tale occasione un addetto alla sorveglianza veniva ripetutamente colpito, anche da un calciatore appartenente alla Società con un violento pugno al collo che lo faceva cadere a terra. (RA - AA - R CdC - relazione Ufficio Indagini). Così ricostruiti i fatti di rilevanza disciplinare non vi è dubbio che nel caso in esame, debba trovare applicazione la previsione di cui all'art. 12 comma 2 del C.G.S., apparendo evidente che la responsabilità dei fatti deve essere ascritta ad entrambe le società; se è vero infatti che il calciatore Vitiello Marco è stato aggredito da sostenitori della Casertana prima dell'inizio della gara, riportando obiettivamente lesioni gravi che gli hanno impedito di scendere in campo, non può essere sottaciuto il comportamento dei sostenitori del Savoia che ha determinato la violenta reazione dell'opposta tifoseria. Illuminante in tal senso risulta essere l'analitica e puntuale ricostruzione operata da un Commissario di Campo il quale testualmente riferisce: "alle ore 16 circa, con le squadre sul campo per il riscaldamento, si registravano già, tra le due tifoserie, lanci di pietre, aste di bandiera, fumogeni, bottiglie, petardi e bombe carta di notevole potenza. Le Forze dell'Ordine, non ancora completamente schierate, nulla potevano per evitare che almeno una decina di tifosi del Savoia scavalcassero la recinzione. Un addetto ai cancelli intervenuto veniva ripetutamente colpito e l'irreparabile, a mio avviso, avveniva quando il calciatore del Savoia......colpiva lo stesso inserviente con un violento pugno al collo, facendolo cadere a terra. Questa circostanza determinava, dopo aver divelto una cancellata del proprio settore, l'invasione anche di una cinquantina di tifosi di casa che mettevano in atto una vera e propria caccia all'uomo nei confronti degli avversari. Ed è in questo frangente che presumibilmente venivano colpiti il calciatore Vitiello Marco ed il massaggiatore Chirulo Vincenzo i quali, dopo le prime cure prestategli negli spogliatoi, venivano portati in ospedale da un'ambulanza". Come si vede, dunque, si tratta unitamente agli altri fatti sopradescritti di condotta di inaudita violenza che mai dovrebbero avere come teatro un campo di calcio. E di tali fatti indubbiamente commessi in occasione della gara le società sono chiamate a rispondere a titolo oggettivo ai sensi dell'articolo 11 del C.G.S. pur dandosi atto della collaborazione offerta dai presidenti di entrambe le società. - Dall'accertamento di tali plurime responsabilità deriva che deve essere respinto il reclamo prodotto dalla S.S. Savoia. - Come sopra ampiamente descritto, deve certamente convenirsi sul fatto che la gara non ha avuto un regolare svolgimento, ma per responsabilità di entrambe le società cui va irrogata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. - Quanto alla sanzione da erogarsi per i fatti sopra descritti si precisa, relativamente alla F.C Casertana che essa tiene conto dell'idoneità del lancio di petardi e bombe carta a provocare gravi conseguenze nonché della diffida irrogata con C.U. n° 90 del 28/01/2004. - Quanto alla S.S. Savoia la determinazione della sanzione tiene conto dei numerosi e gravi precedenti specifici. La medesima società dovrà inoltre rispondere dei danni provocati dai propri sostenitori. PQM delibera: 1 - di respingere il reclamo proposto dalla società Savoia e di addebitare sul suo conto la tassa di reclamo; 2 - di irrogare alla F.C. Casertana ed alla S.S. Savoia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art.12 comma 2 del C.G.S.; 3 - di squalificare con effetto immediato il campo di gioco della S.S. Savoia per tre giornate di gara con obbligo di disputarle in campo neutro ed a porte chiuse, nonché di condannare la medesima al risarcimento dei danni se richiesti e documentati; 4 - Di squalificare con effetto immediato il campo di gara dell'F.C. Casertana per sei giornate di gara con obbligo di disputarle in campo neutro ed a porte chiuse.
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