COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 177 del 03.06.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.800,00, LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BARUSSO AHMED APIMAH E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ZANGLA COSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 169 del 27.05.2004 – Campionato Serie D Poule Scudetto).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 177 del 03.06.2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO AVVERSO
L’AMMENDA DI EURO 1.800,00, LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
EFFETTIVE AL CALCIATORE BARUSSO AHMED APIMAH E LA SQUALIFICA PER
DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ZANGLA COSIMO (delibera Giudice
Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 169 del 27.05.2004 – Campionato Serie D Poule
Scudetto).
La Commissione Disciplinare,
· visti gli atti;
· letto il reclamo proposto dalla Società S.S. Manfredonia avverso il provvedimento del
Giudice Sportivo (C.U. n. 169 del 27.05.2004) con il quale sono state irrogate la squalifica
per n. 4 gare al calciatore Barusso Ahmed Apimah, la squalifica per n. 2 gare al calciatore
Cosimo Zangla e l’ammenda di euro 1.800,00 alla Società;
· rilevato che il calciatore Barusso Ahmed Apimah è stato squalificato “per aver rivolto
all’arbitro espressioni offensive accompagnate da gesti osceni” e perché “a fine gara reiterava
altre frasi offensive”;
· rilevato che il calciatore Cosimo Zangla è stato squalificato “perché a fine gara, rivolgeva ai
calciatori avversari espressioni offensive e minacciose. Successivamente tentava di colpire
con un pugno un calciatore ospite”;
· rilevato, altresì, che la Società è stata sanzionata per una serie di gravi comportamenti tenuti
dai propri sostenitori nel corso del secondo tempo ed a fine gara;
· ritenuto che con il reclamo si è cercato di minimizzare tutto quanto accaduto ritenendo:
- che Barusso Ahmed Apimah avrebbe in realtà rivolto all’arbitro una sola espressione
offensiva mentre non sarebbe stato chiarito dall’arbitro quali gesti osceni avrebbe posto in
essere;
- che Cosimo Zangla non avrebbe cercato di colpire con un pugno un calciatore ospite,
come rilevabile dal rapporto arbitrale;
- che il comportamento tenuto dai sostenitori non sarebbe così grave in considerazione del
fatto che nessuno avrebbe riportato danni fisici;
· ricordato che il rapporto degli ufficiali di gara gode di fede privilegiata, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.;
· valutato che tutto quanto sostenuto dalla Società reclamante ha trovato conferma solo per
quanto riguarda i fatti imputati al calciatore Cosimo Zangla (il tentativo di colpire un
avversario va ascritto infatti al calciatore Paolo Pio Augelli);
· considerato che il fatto che il calciatore Barusso Ahmed Apimah abbia rivolto una sola e non
più espressioni offensive all’arbitro assume scarsa rilevanza nella determinazione della
sanzione, dovendo considerarsi confermati tutti gli altri comportamenti antiregolamentari
allo stesso calciatore ascritti e non potendo produrre conseguenze, ai fini dell’entità della
sanzione, che non sia stato precisato quali gesti osceni abbia posto in essere il calciatore;
· accertato, attraverso una più attenta lettura degli atti di gara, che i sostenitori del Manfredonia
hanno tenuto addirittura una serie di comportamenti censurabili fra i quali spiccano ben due
invasioni di campo e che, pertanto, non appare rilevante che dai fatti posti in essere non siano
derivate conseguenze dannose dal punto di vista fisico;
· ritenute, pertanto, congrue la squalifica irrogata al calciatore Barusso Ahmed Apimah e
l’ammenda irrogata alla S.S. Manfredonia Calcio;
· valutato che, per quanto attiene al calciatore Cosimo Zangla, va ridotta la squalifica irrogata,
restando confermati gli altri comportamenti censurati;
· considerato che, per quanto attiene al comportamento erroneamente imputato allo stesso
Zangla, vanno trasmessi gli atti di gara al Giudice Sportivo per i provvedimenti di
competenza,
P.Q.M.
Conferma la squalifica per n. 4 gare irrogata al calciatore Barusso Ahmed Apimah e l’ammenda
di euro 1.800,00 inflitta alla S.S. Manfredonia Calcio. In parziale accoglimento del reclamo
proposto dalla S.S. Manfredonia, riduce la squalifica irrogata al calciatore Cosimo Zangla da n. 2
gare effettive a n. 1 gara effettiva.
Nulla per la tassa non versata.
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza.
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