COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 177 del 03.06.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.800,00, LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BARUSSO AHMED APIMAH E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ZANGLA COSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 169 del 27.05.2004 – Campionato Serie D Poule Scudetto).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 177 del 03.06.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.800,00, LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BARUSSO AHMED APIMAH E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ZANGLA COSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 169 del 27.05.2004 – Campionato Serie D Poule Scudetto). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il reclamo proposto dalla Società S.S. Manfredonia avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 169 del 27.05.2004) con il quale sono state irrogate la squalifica per n. 4 gare al calciatore Barusso Ahmed Apimah, la squalifica per n. 2 gare al calciatore Cosimo Zangla e l’ammenda di euro 1.800,00 alla Società; · rilevato che il calciatore Barusso Ahmed Apimah è stato squalificato “per aver rivolto all’arbitro espressioni offensive accompagnate da gesti osceni” e perché “a fine gara reiterava altre frasi offensive”; · rilevato che il calciatore Cosimo Zangla è stato squalificato “perché a fine gara, rivolgeva ai calciatori avversari espressioni offensive e minacciose. Successivamente tentava di colpire con un pugno un calciatore ospite”; · rilevato, altresì, che la Società è stata sanzionata per una serie di gravi comportamenti tenuti dai propri sostenitori nel corso del secondo tempo ed a fine gara; · ritenuto che con il reclamo si è cercato di minimizzare tutto quanto accaduto ritenendo: - che Barusso Ahmed Apimah avrebbe in realtà rivolto all’arbitro una sola espressione offensiva mentre non sarebbe stato chiarito dall’arbitro quali gesti osceni avrebbe posto in essere; - che Cosimo Zangla non avrebbe cercato di colpire con un pugno un calciatore ospite, come rilevabile dal rapporto arbitrale; - che il comportamento tenuto dai sostenitori non sarebbe così grave in considerazione del fatto che nessuno avrebbe riportato danni fisici; · ricordato che il rapporto degli ufficiali di gara gode di fede privilegiata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.; · valutato che tutto quanto sostenuto dalla Società reclamante ha trovato conferma solo per quanto riguarda i fatti imputati al calciatore Cosimo Zangla (il tentativo di colpire un avversario va ascritto infatti al calciatore Paolo Pio Augelli); · considerato che il fatto che il calciatore Barusso Ahmed Apimah abbia rivolto una sola e non più espressioni offensive all’arbitro assume scarsa rilevanza nella determinazione della sanzione, dovendo considerarsi confermati tutti gli altri comportamenti antiregolamentari allo stesso calciatore ascritti e non potendo produrre conseguenze, ai fini dell’entità della sanzione, che non sia stato precisato quali gesti osceni abbia posto in essere il calciatore; · accertato, attraverso una più attenta lettura degli atti di gara, che i sostenitori del Manfredonia hanno tenuto addirittura una serie di comportamenti censurabili fra i quali spiccano ben due invasioni di campo e che, pertanto, non appare rilevante che dai fatti posti in essere non siano derivate conseguenze dannose dal punto di vista fisico; · ritenute, pertanto, congrue la squalifica irrogata al calciatore Barusso Ahmed Apimah e l’ammenda irrogata alla S.S. Manfredonia Calcio; · valutato che, per quanto attiene al calciatore Cosimo Zangla, va ridotta la squalifica irrogata, restando confermati gli altri comportamenti censurati; · considerato che, per quanto attiene al comportamento erroneamente imputato allo stesso Zangla, vanno trasmessi gli atti di gara al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza, P.Q.M. Conferma la squalifica per n. 4 gare irrogata al calciatore Barusso Ahmed Apimah e l’ammenda di euro 1.800,00 inflitta alla S.S. Manfredonia Calcio. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla S.S. Manfredonia, riduce la squalifica irrogata al calciatore Cosimo Zangla da n. 2 gare effettive a n. 1 gara effettiva. Nulla per la tassa non versata. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza.
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