COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 183 del 11.06.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TERMOLI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 AL CALCIATORE LAPICCIRELLA ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 172 del 31.05.2004 – Campionato Serie D Play Out).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 183 del 11.06.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TERMOLI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 AL CALCIATORE LAPICCIRELLA ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 172 del 31.05.2004 – Campionato Serie D Play Out). La Commissione Disciplinare, · Visti gli atti; · Letto il reclamo proposto dall’U.S. Termoli 1920 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 172 del 31.05.2004) con il quale è stato squalificato fino al 31.12.2004 il calciatore Antonio Lapiccirella; · Ritenuto che le ragioni addotte dalla Società reclamante non appaiono idonee a giustificare i comportamenti tenuti dal calciatore e, in ogni caso, non sono state provate in alcun modo; · Considerato che il rapporto degli ufficiali di gara è dotato di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. A1) del C.G.S.; · Valutata la congruità della sanzione irrogata, P.Q.M. Respinge il reclamo proposto dall’U.S. Termoli 1920 e, per l’effetto, conferma la squalifica fino al 31.12.2004 irrogata al calciatore Antonio Lapiccirella.. Dispone l’addebito di _ 26,70 (ventisei/70) a carico della Società, quale integrazione tassa reclamo.
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